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Sentenza

Sentenza del 13/12/2024 n. 32323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha impugnato per cassazione, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo n. 762/6/2022. Ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di Pescara n. 779/2019, relativa a un credito di € 237.967,85 riconosciuto alla correntista dopo la rideterminazione del rapporto, dovesse essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, anziché all’aliquota proporzionale dell’1% applicata dall’Agenzia ai sensi della lett. c). Secondo la banca, l’accertamento aveva prodotto un effetto ripristinatorio e non esprimeva capacità contributiva. L’Agenzia e il Procuratore generale hanno eccepito l’inammissibilità, rilevando che la diversa base giuridica e la ricostruzione fondata sulla nullità di singole clausole erano state prospettate per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il richiamo per la prima volta alla lett. e) potesse essere ammesso solo se non richiedeva l’esame di nuovi presupposti fattuali; nel caso concreto, invece, la banca aveva introdotto una diversa ricostruzione dei fatti e una causa petendi fondata sulla nullità parziale di clausole, rendendo necessari ulteriori accertamenti. Ha inoltre osservato che dalla sentenza del Tribunale non risultava proposta un’azione di nullità parziale: il giudice aveva rilevato d’ufficio l’illegittimità degli addebiti. La decisione d’appello, che aveva confermato l’imposizione proporzionale, è quindi rimasta ferma. La banca è stata condannata a rifondere all’ufficio € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. c), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    gli atti giudiziari "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    La pronuncia di merito che accerta un diritto di credito a contenuto patrimoniale può ricadere nella lett. c) ed essere assoggettata all’aliquota proporzionale dell’1%. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha deciso nel merito la corretta classificazione della sentenza: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    Secondo il principio richiamato dalla Corte, la misura fissa si applica quando il provvedimento, oltre a disporre il pagamento o la restituzione, abbia anche per oggetto l’annullamento o la dichiarazione di nullità di un atto. La sola illegittimità degli addebiti, senza un’accertata azione di nullità o annullamento, non consente di applicare automaticamente tale trattamento.

  • Art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    in una fattispecie in cui alcuna caducazione (per nullità o annullamento) era conseguita dalla pronuncia giudiziale, ha ritenuto corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria che aveva ascritto la pronuncia alla categoria degli atti giudiziari che recano "condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura" (art. 8, comma 1, lett. b), tariffa cit.).

    Quando la pronuncia comporta una condanna al pagamento o alla restituzione e non determina la caducazione di un atto per nullità o annullamento, può trovare applicazione la categoria della lett. b), assoggettata a imposta proporzionale secondo il principio giurisprudenziale riportato.

  • Art. 1419, secondo comma, c.c.

    La nullità di singole clausole, invocata dalla banca per sostenere l’applicazione dell’imposta fissa, costituiva una nuova ricostruzione fattuale e giuridica rispetto a quella prospettata nei gradi di merito. La Corte non ha deciso nel merito gli effetti della norma, ma ha rilevato che il relativo fondamento non poteva essere introdotto in cassazione richiedendo nuovi accertamenti.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è stata invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una diversa causa petendi e su presupposti fattuali non accertati nei gradi di merito.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in cassazione non poteva trasformare il motivo originario in una nuova censura fondata su una diversa ricostruzione dei fatti e su una disciplina che richiedeva ulteriori accertamenti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza della declaratoria d’inammissibilità, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione è possibile invocare una diversa norma rispetto a quella richiamata nei gradi di merito solo se la nuova qualificazione non richiede di accertare fatti ulteriori o diversi rispetto a quelli già acquisiti.
  • Il potere del giudice di riqualificare la domanda riguarda la qualificazione giuridica dei fatti già accertati: non consente di introdurre una nuova causa petendi né di sostituire la ricostruzione fattuale accolta nei gradi di merito.
  • Ai fini dell’imposta di registro, la misura fissa prevista per i provvedimenti che dichiarano la nullità o dispongono l’annullamento presuppone che tale caducazione sia effettivamente oggetto della pronuncia; la mera illegittimità di addebiti non equivale necessariamente a una declaratoria di nullità.
  • Quando una sentenza dispone il pagamento o la restituzione senza dichiarare la nullità o l’annullamento dell’atto, può applicarsi l’imposizione proporzionale prevista per le pronunce di condanna; la qualificazione concreta dipende dal contenuto effettivo della sentenza.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile non comporta una decisione di merito sulla corretta applicazione dell’aliquota: resta ferma la decisione impugnata e il ricorrente può essere condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

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