Sentenza del 13/12/2024 n. 32289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione, avvenuta nel 2007, di pannelli fotovoltaici, con atto n. TJBCO0800093/2012, e chiedeva la conferma delle sanzioni irrogate. Sosteneva che un singolo pannello, pur essendo un componente necessario e capace di produrre corrente continua, non costituisce un «impianto» ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972. ENEL, con ricorso incidentale condizionato, lamentava la carenza di motivazione dell’atto sanzionatorio e, subordinatamente, l’illegittimità e sproporzione delle sanzioni, invocando anche l’incertezza normativa e la tutela dell’affidamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: l’aliquota agevolata prevista per gli impianti di produzione di energia non si applica alla cessione di pannelli singoli, che sono componenti e non impianti. Per i componenti può eventualmente operare, se ne ricorrono i presupposti, il distinto regime del n. 127-sexies. La Corte ha ritenuto irrilevante che il pannello produca corrente continua, non cedibile in rete e destinata all’autoconsumo. Il ricorso incidentale di ENEL è stato dichiarato inammissibile: la società era risultata integralmente vittoriosa in appello e le questioni sulle sanzioni erano rimaste assorbite, non implicitamente respinte; potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di ENEL, dell’ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
Art. 16, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972
Deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di IVA, l'agevolazione di cui all' art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A parte III, allegata al citato decreto.
L’aliquota agevolata dell’art. 16, in relazione al n. 127-quinquies, non si estende alla cessione di un pannello considerato singolarmente: il pannello è un componente, non l’impianto completo.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-quinquies
L'interpretazione letterale e sistematica delle due disposizioni conduce a ritenere che la prima fattispecie si applica a tutte le cessioni che hanno per oggetto impianti idonei a produrre calore-energia ed energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
Il n. 127-quinquies riguarda la cessione di impianti intesi come complessi di beni predisposti per produrre energia; non comprende automaticamente i singoli componenti, anche se tecnicamente capaci di produrre elettricità.
D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, parte III, n. 127-sexies
La seconda fattispecie, invece, interessa le sole cessioni dei componenti finiti destinati alla realizzazione di impianti.
I componenti finiti destinati alla costruzione degli impianti possono beneficiare del regime agevolato previsto dal n. 127-sexies, purché siano rispettate le condizioni stabilite da tale disposizione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta dall’Agenzia; la Corte ha accolto il motivo così formulato.
La società l’ha invocato per contestare la motivazione del provvedimento sanzionatorio. La Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, perché il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile e la questione era rimasta assorbita in appello.
È stato invocato dalla società in relazione alla non punibilità per obiettive condizioni di incertezza; la Cassazione non ha esaminato la censura, rimasta assorbita e riproponibile davanti al giudice di rinvio.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
È stato invocato dalla società a sostegno della contestazione delle sanzioni in presenza di incertezza normativa; la Corte non ne ha deciso l’applicazione nel caso concreto.
Art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
È stato richiamato dalla società a fondamento della contestazione sanzionatoria connessa all’incertezza e all’affidamento; la relativa questione non è stata decisa nel merito dalla Cassazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per stabilire se si applica un’aliquota IVA agevolata prevista per un impianto, occorre distinguere l’impianto completo dai suoi singoli componenti: la capacità tecnica di un componente di contribuire alla produzione non lo trasforma, da sola, nell’impianto agevolato.
- Quando la normativa prevede una disposizione distinta per i componenti destinati alla costruzione dell’impianto, la cessione del singolo componente va valutata secondo tale disciplina specifica e le relative condizioni, non automaticamente secondo quella prevista per l’impianto.
- La produzione di energia da parte del singolo pannello non basta a integrare la fattispecie agevolata per gli impianti se, nel caso concreto, si tratta di corrente continua non immessa in rete e destinata soltanto all’autoconsumo.
- La parte integralmente vittoriosa in appello non può proporre ricorso incidentale per ottenere una decisione su questioni non esaminate perché assorbite: in assenza di un rigetto implicito, può riproporle al giudice di rinvio dopo l’accoglimento del ricorso avversario.
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