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Sentenza

Sentenza del 13/12/2024 n. 32303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

AIMARETTI ha impugnato la sentenza n. 1040/26/15 del 12 ottobre 2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva riformato la sentenza della CTP di Torino n. 102/05/12 e accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’avviso di accertamento riguardava IRES, IRAP e IVA per il 2007; per quanto rilevante in Cassazione, contestava la deduzione di interessi passivi su un debito verso i soci trasformato in prestito obbligazionario. La società ha dedotto violazione e falsa applicazione del divieto di abuso del diritto, sostenendo che non vi fosse un vantaggio fiscale indebito, che gli interessi fossero stati effettivamente pagati e tassati presso i percipienti e che l’operazione rispondesse all’esigenza economica di ottenere liquidità. Ha inoltre contestato la mancanza di prova della violazione delle regole sul reddito d’impresa. Il pubblico ministero ha segnalato che la fattispecie non rientrava tra quelle elencate dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e ha prospettato un contrasto giurisprudenziale sulla tassatività dell’elenco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo l’accertamento della CTR secondo cui, a fronte di un prestito obbligazionario di 4 miliardi di lire, nelle casse sociali erano entrati soltanto poco più di 350 milioni di lire, mentre la parte residua proveniva da precedenti finanziamenti infruttiferi dei soci. La trasformazione consentiva alla società di dedurre interessi prima non deducibili e ai soci di percepire interessi invece di dividendi, con un vantaggio fiscale complessivo; la Corte ha giudicato marginali o insussistenti le ragioni economiche prospettate. La contestazione relativa alla valutazione dei fatti non poteva ottenere in Cassazione una nuova valutazione di merito. Ha inoltre escluso che l’assenza della fattispecie nell’elenco dell’art. 37-bis imponesse la rimessione alle Sezioni Unite, poiché tale disposizione non contiene un elenco tassativo delle operazioni abusive. AIMARETTI è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.600,00 oltre alle spese di prenotazione a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto. Il valore dichiarato della lite era Euro 132.800,00.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Proprio la sussistenza di una generale principio antielusivo ha condotto, da ultimo, questa Corte a chiarire - superando il pregresso diverso orientamento - che "l' art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973 , ora sostituito dall' art. 10-bis L. n. 212 del 2000 , non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione,..., in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali".

    La disposizione è una norma antielusiva aperta: la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni elencate, purché ricorrano costruzioni artificiose prive di sostanza economica, dirette a eludere l’imposizione e produttive di vantaggi fiscali.

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    "Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni".

    L’abuso ricorre quando operazioni formalmente conformi alla disciplina fiscale sono prive di sostanza economica e producono essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; l’Amministrazione può disconoscere tali vantaggi e rideterminare i tributi. La Corte precisa che questa norma generale non è applicabile ratione temporis al caso, ma la richiama a conferma dell’interpretazione antielusiva.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    La norma individua il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge invocato dalla società. La Corte ha ritenuto che le censure dirette, in concreto, a contestare la ricostruzione dei fatti della CTR non potessero trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito.

  • Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

    In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 , dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, il pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La trasformazione di finanziamenti infruttiferi dei soci in un prestito produttivo di interessi può essere considerata abusiva quando il nuovo assetto non apporta un’effettiva nuova provvista e serve soprattutto a rendere deducibili interessi, sostituendo per i soci la tassazione dei dividendi con quella degli interessi.
  • La presenza di un vantaggio fiscale non basta, da sola, a provare l’abuso: occorre valutare se l’operazione sia artificiosa e se vi siano ragioni economiche effettive, non marginali, diverse dal risparmio d’imposta. Le ragioni extrafiscali possono anche consistere in esigenze organizzative o in un miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa.
  • Il giudice può considerare l’operazione nel suo complesso e confrontare l’ammontare del finanziamento formalizzato con le somme effettivamente affluite alla società. Una sproporzione rilevante, insieme all’assenza di una nuova esigenza di liquidità, può sostenere la conclusione che l’operazione sia priva di sostanza economica.
  • La circostanza che gli interessi siano stati realmente corrisposti e tassati in capo ai percipienti non esclude automaticamente l’abuso: rileva se la struttura negoziale abbia prodotto un vantaggio fiscale indebito complessivo e se fosse sorretta da valide ragioni economiche.
  • L’elenco dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 non è tassativo secondo l’interpretazione accolta dalla Corte: anche un’operazione non espressamente enumerata può essere contestata come abusiva se ricorrono i relativi presupposti.
  • In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti deducendo formalmente la violazione di legge: una volta accertati i fatti dal giudice di merito, la loro rivalutazione non costituisce un terzo grado di giudizio.

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