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Sentenza

Sentenza del 13/12/2024 n. 32283 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva contestato, con atto n. TJBCO0200104/2013, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% sull’acquisto, nel 2008, di pannelli fotovoltaici e aveva irrogato le relative sanzioni. Sosteneva che il singolo pannello non fosse un impianto fotovoltaico ai fini del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e che, in ogni caso, il n. 127-sexies non fosse applicabile a una società che acquistava i pannelli per rivenderli come intermediaria, anziché per installarli. La società, con ricorso incidentale, lamentava inoltre che non fossero stati considerati l’interpello favorevole del 2008, il legittimo affidamento rispetto alle sanzioni e l’insufficienza della motivazione sulla loro irrogazione.

La decisione

La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello dell’Agenzia e dichiarato inammissibile l’appello incidentale della società, vittoriosa in primo grado. In Cassazione, il ricorso principale dell’Agenzia è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al n. 127-sexies, poiché l’aliquota agevolata dipende dall’effettivo impiego dei pannelli nella realizzazione di impianti e non dalla qualità dell’acquirente o dal fatto che sia installatore o intermediario. Nel caso concreto, l’Ufficio non aveva contestato l’effettivo utilizzo dei pannelli per impianti fotovoltaici. Il motivo relativo al n. 127-quinquies è stato dichiarato inammissibile, perché l’altra autonoma ragione della decisione, fondata sul n. 127-sexies, restava sufficiente a sostenerla. L’eccezione di giudicato interno è stata respinta: il principio di neutralità era un argomento, non un’autonoma ratio decidendi. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile, in quanto la società era rimasta interamente vittoriosa in appello e le questioni non esaminate potevano essere riproposte in caso di rinvio. Spese compensate; disposto per la società ricorrente incidentale il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 16 e Tabella A, parte III, nn. 127-quinquies e 127-sexies

    In tema di Iva, la cessione di pannelli fotovoltaici è soggetta al regime agevolativo di cui al n. 127 sexies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, riguardante "beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto di cui al predetto n. 127-quinquies", purché questi siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi il soggetto che imprime agli stessi tale destinazione, non essendo presupposte specifiche caratteristiche soggettive del beneficiario.

    L’agevolazione del n. 127-sexies si applica se i pannelli, quali beni finiti, sono concretamente impiegati nella realizzazione dell’impianto; non è necessario che l’acquirente sia l’installatore o l’utilizzatore finale. L’impiego può essere anche indiretto, purché reale ed effettivo. L’onere di provare i presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente, ma la prova segue le regole generali, può essere presuntiva e opera il principio di non contestazione. La decisione non ha invece risolto nel merito l’applicabilità del n. 127-quinquies ai singoli pannelli, perché il rigetto è stato sostenuto autonomamente dal n. 127-sexies.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    In questo caso, l'Ufficio non ha mai contestato il concreto utilizzo dei pannelli per la realizzazione di impianti fotovoltaici- ciò che costituisce, del resto, la destinazione tipica dei pannelli fotovoltaici - affermando piuttosto che l'agevolazione spetta solo all'installatore e non all'intermediario.

    La mancata contestazione del fatto storico dell’impiego dei pannelli nella realizzazione di impianti rileva secondo il principio di non contestazione. Qui l’Ufficio aveva contestato soltanto che l’agevolazione potesse spettare all’intermediario, non l’effettivo impiego dei beni.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Quanto alla prova, sebbene questa gravi sul contribuente, chiedendosi l'applicazione di una agevolazione, valgono per essa le regole generali: quindi, opera il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c. e la prova può essere fornita anche per presunzioni (2727, 2729 c.c.)

    Il contribuente che invoca l’agevolazione deve provare i relativi presupposti, ma può farlo anche mediante presunzioni semplici, purché fondate sui requisiti previsti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

  • Costituzione, artt. 9 e 32

    Si è evidenziato che il regime agevolativo previsto dal n. 127-sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l'immediatezza dell'utilizzo nella realizzazione dell'impianto, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell'ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità delle fonti di produzione di energia rinnovabile.

    La lettura del regime agevolativo che prescinde dalla qualifica dell’acquirente e ammette l’utilizzo effettivo anche non immediato è coerente con la tutela dell’ambiente e della salute e con la promozione di fonti rinnovabili meno onerose.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La norma è richiamata quale base dei motivi di ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato le censure dell’Agenzia secondo tale parametro.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    In questo caso, il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia è infondato alla luce dell'indirizzo di questa Corte, a cui deve darsi continuità.

    La Corte richiama il proprio orientamento consolidato e ne dà continuità applicativa nel decidere il ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni citate.

Massime di principio

  • Per l’aliquota agevolata sui pannelli fotovoltaici prevista dal n. 127-sexies, il criterio decisivo è l’effettiva destinazione dei beni alla costruzione di un impianto, non la qualifica dell’acquirente: può beneficiarne anche un intermediario, se i pannelli sono realmente utilizzati a tale scopo.
  • Il contribuente che chiede un’agevolazione deve dimostrarne i presupposti, ma la prova può essere fornita anche per presunzioni; inoltre, i fatti non specificamente contestati possono rilevare secondo il principio di non contestazione.
  • Quando la decisione poggia su più rationes decidendi autonome, è sufficiente che una resti valida perché le censure contro le altre divengano inammissibili per difetto di interesse, non potendo condurre alla cassazione della decisione.
  • La parte integralmente vittoriosa in appello non può proporre un ricorso incidentale per contestare questioni rimaste assorbite: può riproporle al giudice del rinvio qualora la decisione venga cassata.
  • Il richiamo alla neutralità dell’IVA, se costituisce soltanto un argomento e non un’autonoma ratio decidendi, non forma da solo oggetto di giudicato interno.

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