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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26253/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di intimazione e da una cartella di pagamento riferiti all’anno d’imposta 2005, concernenti l’imposta di fabbricazione su oli minerali e derivati. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso, ma in appello la decisione è stata riformata e l’appello dell’Agente della riscossione è stato accolto. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque censure: 1) l’asserita incongruenza tra l’anno d’imposta indicato negli atti riscossivi (2005) e gli anni oggetto di contestazione in sede di verifica (1997-1998); 2) la nullità della notifica della cartella perché eseguita a mezzo posta con consegna a un familiare convivente, senza chiara identificazione del consegnatario e con firma illeggibile; 3) e 4) l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, sostenendo che la richiesta di rateizzazione non avrebbe effetto interruttivo; 5) la definibilità della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, assumendo che anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fosse sostanzialmente parte del giudizio e che quindi la lite fosse definibile. La Corte ha respinto tutte le doglianze: ha ritenuto valida la notifica della cartella, ha escluso la rilevanza dell’errore sull’anno d’imposta in sede di impugnazione dell’intimazione, ha affermato che la rateizzazione costituisce riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione, e ha negato che una lite avente ad oggetto un mero atto della riscossione sia definibile con la procedura agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica della cartella e alla contestata indicazione dell’anno d’imposta, infondati i motivi sulla prescrizione perché interrotta da atti di riscossione e dalla domanda di rateizzazione, e infondato il motivo sulla definizione agevolata perché la controversia riguardava un atto meramente riscossivo e non una lite sulla debenza del tributo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La definizione agevolata riguarda solo le controversie tributarie in cui si discute della debenza del tributo; non si estende alle controversie aventi ad oggetto un mero atto della riscossione. Quando la cartella è solo atto riscossivo, la lite non è definibile.

  • art. 2944 c.c.

    La domanda di rateizzazione, e in generale il riconoscimento del debito, interrompe la prescrizione anche se non accompagnata da una specifica intenzione ricognitiva.

  • art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Il credito per l’imposta di fabbricazione è soggetto al termine quinquennale di prescrizione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella esattoriale può essere validamente notificata a mezzo posta secondo la disciplina speciale prevista per la riscossione.

  • artt. 32 e 39 D.M. 9 aprile 2001

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con gli adempimenti previsti per la firma sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento.

  • art. 2700 c.c.

    L’avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa piena prova di quanto attestato dall’ufficiale postale, inclusa la relazione tra consegnatario e destinatario.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella di pagamento è impugnabile anche per vizi attinenti al merito della pretesa quando costituisce il primo atto impositivo; se invece è mero atto della riscossione, opera solo come atto esecutivo/riscossivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La domanda di rateizzazione del debito tributario integra un riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione, senza necessità di una formula espressa di ammissione del debito.
  • Quando la cartella di pagamento è validamente notificata, eventuali contestazioni sul merito della pretesa fiscale o su errori già contenuti in essa devono essere fatte valere con impugnazione tempestiva della cartella, non dell’atto successivo di intimazione.
  • La notifica a mezzo posta della cartella esattoriale è valida se il plico è consegnato al domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento attesta la consegna a persona legittimata, anche se le generalità del consegnatario non siano indicate o la firma non sia perfettamente leggibile.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie presuppone una controversia sulla debenza del tributo; le controversie che hanno per oggetto un mero atto della riscossione non rientrano nell’ambito applicativo della sanatoria.
  • In tema di prescrizione del credito tributario, gli atti di riscossione ritualmente notificati e il riconoscimento del debito da parte del contribuente interrompono il decorso del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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