Cassazione Civile, Ordinanza n. 26206/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava a un professore universitario a tempo pieno l'omesso pagamento di IVA, IRPEF e addizionali, assumendo che nell'anno 2014 egli avesse svolto prestazioni di consulenza non occasionali ma abituali, quindi fiscalmente rilevanti come redditi di lavoro autonomo. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con conferma dei rilievi ai fini delle imposte dirette ma esclusione dell'IVA; l'Ufficio appellava e la CTR accoglieva l'impugnazione, ritenendo abituale l'attività. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo che la CTR non avrebbe svolto un reale apparato argomentativo; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 67 TUIR, sostenendo che l'attività di consulenza fosse meramente occasionale e quindi non assoggettabile a IVA. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia ha resistito con controricorso, poi dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività del deposito rispetto al termine di quaranta giorni decorrente dalla notificazione del ricorso, applicando la disciplina processuale introdotta dalla riforma Cartabia. Nel merito ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione analitica, chiara e idonea a consentire il controllo del ragionamento decisorio; il secondo motivo è stato ugualmente respinto perché la CTR aveva correttamente accertato la sussistenza dei requisiti di abitualità, professionalità, continuità e sistematicità dell'attività di consulenza, valorizzando pluralità delle prestazioni, durata nel tempo e pluralità dei committenti. La Corte ha ribadito che, ai fini della qualificazione fiscale del reddito da lavoro autonomo e della conseguente imponibilità IVA, rileva l'esercizio abituale e professionale dell'attività, la cui prova grava sull'Ufficio e può essere fornita anche per presunzioni. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 1.450,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, e con menzione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 35
Il termine per il deposito del controricorso decorre dalla notificazione del ricorso e, nel caso concreto, il controricorso era tardivo.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria con cui il contribuente ha eccepito correttamente l'inammissibilità del controricorso.
art. 380 bis c.p.c.
La decisione segue la proposta di definizione accelerata del ricorso e richiama la disciplina sulla valutazione dei ricorsi manifestamente infondati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Dedotto come parametro per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Dedotto per lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 67 TUIR; la Corte ritiene infondata la censura.
art. 53 TUIR
«sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa da quelle considerate nel capo VI...»
Il reddito da lavoro autonomo richiede esercizio abituale e professionale dell'attività; solo in presenza di tali caratteri la prestazione ricade nella disciplina richiamata e può rilevare anche ai fini IVA.
art. 67 TUIR
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura occasionale del reddito; la Corte non accoglie tale lettura alla luce dell'accertata abitualità.
art. 2222 c.c.
Richiamato come riferimento al contratto d'opera, caratterizzato da lavoro prevalentemente proprio e assenza di subordinazione.
art. 2230 c.c.
Richiamato quale disciplina della prestazione d'opera intellettuale, con prevalenza della persona del professionista.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Richiamato in relazione alla decisione accelerata; la Corte esclude la liquidazione della somma in favore dell'Amministrazione per l'inammissibilità del controricorso.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.450,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile la responsabilità aggravata nel contesto della definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 287 c.p.c.
Richiamato nella successiva ordinanza di correzione per affermare che la procedura serve solo a emendare errori materiali.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato nella successiva ordinanza di correzione per la correzione di errore materiale del provvedimento della Corte.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, l'attività di lavoro autonomo è imponibile come tale solo se svolta con carattere di abitualità e professionalità; la mera occasionalità esclude la riconduzione all'art. 53 TUIR e, nel caso concreto, anche la debenza dell'IVA contestata.
- L'abitualità va desunta da un insieme di indici fattuali, quali la pluralità delle prestazioni, la loro ripetizione nel tempo, la regolarità, la stabilità e l'indirizzo a più committenti; non occorre che l'attività sia svolta in via esclusiva.
- L'onere di provare il carattere abituale e professionale dell'attività grava sull'Ufficio e può essere assolto anche mediante presunzioni, purché il giudice di merito le valuti con motivazione congrua.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza ometta di indicare gli elementi posti a base della decisione o li enunci senza una reale disamina logico-giuridica tale da impedire il controllo del ragionamento decisorio; una motivazione analitica e intellegibile esclude la nullità.
- Nel giudizio di legittimità, l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dei requisiti di abitualità e professionalità è insindacabile se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- La procedura di correzione di errore materiale è circoscritta alla rettifica della svista o inesattezza materiale e non può essere utilizzata per riscrivere o modificare il contenuto sostanziale del provvedimento da correggere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26244/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26245/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_civile · 26 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26252/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →