Cassazione Civile, Ordinanza n. 26244/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto l'ammissione a un finanziamento comunitario nell'ambito del programma "Valore Aggiunto Lazio"; prima dell'erogazione, il contributo era stato revocato perché, a consuntivo, la spesa finale rendicontata risultava inferiore alla soglia minima di costo prevista per l'ammissibilità dei progetti. La beneficiaria sosteneva che il progetto fosse stato integralmente e correttamente realizzato, anzi in tempi più rapidi e con maggiore efficienza, e che la revoca fosse illegittima poiché la minore spesa non integrava una difformità del progetto approvato. In appello la revoca era stata ritenuta legittima per asserita difformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso e per mancata preventiva autorizzazione della modifica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione del contraddittorio per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale in appello ex art. 352, comma 2, c.p.c., nonostante richiesta formulata e ribadita nella memoria di replica; 2) violazione delle regole dell'avviso pubblico, della normativa europea e dell'interpretazione contrattuale/amministrativa, sostenendo che la minore spesa non equivalga a difformità del progetto; 3) omesso esame del fatto decisivo della completa realizzazione del progetto tecnologico; 4) omesso esame della questione, riproposta in appello, della natura discrezionale della revoca; 5) violazione della disciplina sull'avviso pubblico e dei principi di buon andamento per il rigetto della domanda subordinata di riduzione proporzionale del contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che la richiesta di discussione orale in appello, se ritualmente formulata in udienza di precisazione delle conclusioni e poi ribadita nella memoria di replica, è sufficiente ai fini dell'art. 352, comma 2, c.p.c., senza necessità di una separata istanza al presidente. Ha inoltre ribadito che la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, in presenza di rituale richiesta, determina di per sé la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che occorra allegare quali argomenti sarebbero stati svolti oralmente. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli altri motivi sono stati assorbiti; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali e processuali relative alla revoca del contributo e alla discussione orale.
richiamato come parametro del principio del contraddittorio, asseritamente violato dalla mancata udienza di discussione.
la Corte ha interpretato la norma nel senso che la richiesta di discussione orale può essere contenuta nella memoria di replica, purché la volontà sia ritualmente ribadita nel termine previsto, senza necessità di autonoma istanza separata al presidente.
richiamato con riferimento alla concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica nel giudizio di appello.
art. 3 Cost.
richiamato unitamente agli altri parametri costituzionali nella censura relativa al diritto di difesa e al contraddittorio.
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro del diritto di difesa, ritenuto compromesso dalla mancata discussione orale.
art. 40 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente tra i parametri costituzionali invocati.
art. 6 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela del contraddittorio e del giusto processo.
invocato per due censure di omesso esame di fatti decisivi, poi assorbite.
artt. 10 e 14-18 Avviso Pubblico
richiamati dalla ricorrente per contestare la revoca del contributo e sostenere la legittimità del progetto realizzato.
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 5 dicembre 2012, n. 580
richiamata tra le fonti del programma agevolativo invocate dalla ricorrente.
Decisione della Commissione Europea n. C2007 4584
richiamata tra le fonti europee del regime di aiuto invocate dalla ricorrente.
Regolamento (CE) n. 1083/2006
richiamato dalla ricorrente nel censurare la revoca del contributo.
Regolamento (CE) n. 1828/2006
richiamato dalla ricorrente nel censurare la revoca del contributo.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'interpretazione delle regole del bando.
richiamato dalla ricorrente per i principi di imparzialità, buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.
art. 15, comma 6, Avviso Pubblico
richiamato con riferimento alla domanda subordinata di riduzione del contributo in proporzione alla minore spesa.
art. 97 Cost.
richiamato con riferimento alla domanda subordinata e ai principi di buon andamento e imparzialità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c., se formulata in sede di precisazione delle conclusioni e poi ribadita nella memoria di replica, è rituale anche senza autonoma istanza separata al presidente.
- La mancata fissazione dell'udienza di discussione orale, in presenza di rituale richiesta di parte, determina di per sé la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La nullità derivante dalla mancata concessione della discussione orale non richiede la prova di un concreto pregiudizio difensivo né l'indicazione specifica degli argomenti che sarebbero stati svolti oralmente.
- La discussione orale è una facoltà difensiva distinta e aggiuntiva rispetto alla precisazione delle conclusioni e alla fase delle memorie conclusionali; non può essere surrogata dall'udienza di precisazione delle conclusioni.
- Quando una nullità processuale è collegata alla compressione del diritto di difesa in una fase essenziale del giudizio, il controllo di legittimità può arrestarsi alla violazione del modello legale del contraddittorio, senza richiedere ulteriori dimostrazioni di incidenza sul merito.
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