Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'espropriazione, disposta negli anni Cinquanta nell'ambito della riforma fondiaria, di terreni di proprietà dell'originario dante causa dei ricorrenti, poi donati in parte a uno dei successori. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del titolo espropriativo, il proprietario originario aveva chiesto la restituzione della quota di bene o, se impossibile, il pagamento del valore o dell'arricchimento conseguito dall'ente. Nei giudizi di merito si era discusso della qualificazione della domanda e della misura della somma dovuta, con esclusione o riduzione di alcune voci (valore venale del terreno, potenzialità produttiva, fabbricati, querce e legna da taglio). Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: violazione dell'art. 2037 c.c. per avere la corte di merito applicato un criterio limitativo non coerente con l'indebito oggettivo e con la disciplina dell'accipiens; omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica sulla quantificazione, in particolare sul valore dei fabbricati, sulla produttività del terreno e sul valore delle querce/legna da taglio; violazione delle leggi sulla riforma fondiaria e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i boschi erano espropriabili e che la legna da taglio avrebbe dovuto essere valutata come bene separato non rientrante nel provvedimento ablatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha ritenuto invece fondati, nei limiti indicati, il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare ha affermato che il terreno espropriato, la cui restituzione è divenuta giuridicamente impossibile per factum principis, va trattato ai sensi dell'art. 2037 c.c. nei limiti dell'arricchimento dell'accipiens in buona fede; ma, quanto alle piante mature per il taglio esistenti sul fondo, ha rilevato che esse costituivano cose determinate, non da distribuire ai contadini, delle quali l'ente si era appropriato senza poter invocare l'impossibilità giuridica di restituzione, con conseguente obbligo di corrisponderne il controvalore. Ha inoltre ritenuto non censurabili in cassazione gli accertamenti di fatto relativi a chi avesse costruito i fabbricati, mentre ha escluso l'indennizzabilità della potenzialità produttiva del terreno perché non bene entrato nella disponibilità dell'ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo al valore della legna/querce da taglio e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per la liquidazione di tale voce.
Norme richiamate
art. 2037 c.c.
La disciplina dell'indebito oggettivo viene applicata distinguendo tra bene immobile la cui restituzione sia divenuta giuridicamente impossibile per factum principis, per il quale opera il limite dell'arricchimento, e beni mobili determinati ancora restituibili o comunque di cui l'ente si sia appropriato, per i quali deve essere corrisposto il controvalore.
art. 2909 c.c.
La precedente decisione non poteva precludere l'azione autonoma del proprietario che agiva in proprio e non quale erede del precedente attore.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi della pronuncia.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per contestare la pronuncia sulla domanda e sul suo contenuto decisorio.
D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1490
Titolo espropriativo poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.
Corte cost. 25 giugno 1975, n. 160
Declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto espropriativo, con effetti non idonei a travolgere quanto già prodotto dal provvedimento quanto al trasferimento e alla distribuzione dei beni.
legge 12 maggio 1950, n. 230
Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'espropriabilità dei boschi nel quadro della riforma fondiaria.
legge n. 841 del 1950
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina della riforma fondiaria e dei boschi.
Massime di principio
- Quando l'espropriazione sia divenuta inefficace o illegittima per declaratoria costituzionale sopravvenuta, la restituzione del bene immobile può essere giuridicamente impossibile per factum principis; in tal caso il proprietario può ottenere solo il controvalore nei limiti dell'arricchimento conseguito dall'accipiens in buona fede.
- L'art. 2037 c.c. richiede di distinguere tra il bene principale non più restituibile e le cose determinate accessorie o separate che siano state comunque sottratte: per queste ultime, se l'impossibilità di restituzione non è giuridica o non dipende dal factum principis, può imporsi il pagamento del loro controvalore.
- La qualificazione della domanda e l'individuazione della voce risarcitoria o indennitaria devono confrontarsi con il concreto oggetto dell'appropriazione: non ogni utilità astratta del fondo è liquidabile come arricchimento, se non si dimostra che sia entrata nella disponibilità dell'ente.
- In cassazione non sono censurabili, se adeguatamente motivati, gli accertamenti di fatto sulla provenienza di fabbricati o altre opere insistenti sul fondo; è invece sindacabile la contraddittorietà della motivazione quando la corte di merito qualifichi come danno una voce che, per la struttura della domanda, doveva essere trattata come indebito arricchimento o controvalore di beni sottratti.
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