Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite origina da un'intimazione di pagamento relativa a imposte dirette e indirette, diritti sulle pubbliche affissioni e diritti camerali. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo anche l'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento n. 03020100000893891000. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello la corte tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'agente della riscossione, rilevando che la documentazione prodotta non dimostrava la tempestiva e rituale notifica della cartella. In cassazione l'agente della riscossione ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello che eccepiva l'inammissibilità della contestazione della notifica della cartella per tardiva impugnazione, poiché la questione avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo richiamante la cartella; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 per non avere dichiarato la decadenza/inammissibilità dell'impugnazione della cartella; 3) violazione degli artt. 140 e 156, terzo comma, c.p.c., dell'art. 1988 c.c. e degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 per avere ritenuto non provata la notifica della cartella. La Corte ha ritenuto infondato il profilo relativo alla prova della notifica, osservando che la documentazione prodotta non conteneva la relata di notificazione ed era quindi insufficiente; ha però accolto il rilievo secondo cui la richiesta di rateizzazione del debito da parte della contribuente provava la conoscenza della cartella e precludeva, di regola, la contestazione della mancata conoscenza/notifica dell'atto. Per questo il terzo motivo è stato accolto nei limiti indicati, con assorbimento degli altri due, cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice tributario di secondo grado in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso solo nei limiti della motivazione, ritenendo assorbiti il primo e il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata motivata dal fatto che la richiesta di rateizzazione del debito rendeva incompatibile, secondo la giurisprudenza richiamata, la contestazione della mancata conoscenza della cartella, mentre restava da riesaminare la vicenda alla luce di tale elemento.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con il secondo e terzo motivo.
artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per sostenere l'inammissibilità/decadenza dell'impugnazione della cartella nonché i limiti dell'impugnazione degli atti della riscossione.
Richiamato per la disciplina della notificazione oggetto di contestazione.
Richiamato in relazione alla sanatoria/nullità degli atti processuali e della notificazione.
Richiamato nel terzo motivo, nel quadro degli effetti probatori della richiesta di rateizzazione e della conoscenza del debito.
Massime di principio
- La prova della rituale notificazione di una cartella di pagamento richiede la produzione di elementi idonei a dimostrare il corretto svolgimento del procedimento notificatorio; la sola attestazione del deposito presso la Casa comunale e la prova della comunicazione successiva non sono sufficienti se manca la relata di notificazione.
- La richiesta di rateizzazione del debito relativo a una cartella di pagamento integra, di regola, un indice di conoscenza dell'atto e preclude al contribuente di eccepire utilmente la mancata conoscenza o la mancata notificazione della cartella stessa.
- Quando risulta provata la conoscenza della cartella tramite atti incompatibili con la contestazione della sua ignoranza, il giudice deve rivalutare la censura di invalidità/notifica dell'atto riscossivo alla luce di tale conoscenza, potendo ciò incidere sull'ammissibilità o sulla fondatezza dell'impugnazione.
- In sede di legittimità la censura sulla sufficienza della prova di notifica è distinta dalla censura sull'effetto preclusivo della conoscenza dell'atto: il rigetto della prima non esclude l'accoglimento della seconda se quest'ultima risulta dimostrata dai fatti di causa.
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