Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di nove associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore della pallamano, ritenute riconducibili a un unico centro di interessi. L'Amministrazione finanziaria contestava alla singola associazione la decadenza dai benefici previsti dalla L. n. 398 del 1991, con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa, recupero dell'IVA e ulteriori tributi, interessi e sanzioni; tali pretese erano estese anche al ricorrente quale coobbligato solidale. L'avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2007 era stato accolto in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta istanza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo transattivo con l'Amministrazione, confermata da nota depositata dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo transattivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, confermata dalla resistente, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese processuali e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che tale misura, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. n. 398 del 1991
È richiamata come fonte dei benefici fiscali dei quali l'Amministrazione contestava la decadenza alle associazioni sportive dilettantistiche verificate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la previsione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'ulteriore contributo unificato non si applica al di fuori dei casi tipizzati dalla norma.
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
Richiamata in senso conforme sul perimetro applicativo eccezionale dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. 18 luglio 2018, n. 19071
Richiamata in senso conforme sul medesimo principio.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
Richiamata come pronuncia recente conforme all'esclusione dell'ulteriore contributo unificato nei casi diversi da quelli tipizzati.
Massime di principio
- In presenza di sopravvenuto accordo transattivo tra le parti che definisca la pretesa sostanziale oggetto del giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere quando tale accordo sia ritualmente portato a conoscenza del giudice e risulti confermato dalla controparte.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e non può essere applicato in via estensiva oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per l'addebito dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente.
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