Cassazione Civile, Ordinanza n. 16433/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La controversia nasceva dal mancato riscontro, da parte della contribuente, all'avviso bonario; la CTR aveva ritenuto che ciò avesse reso definitiva la pretesa tributaria e che la cartella fosse censurabile solo per vizi propri, reputando infondate le doglianze sulla mancanza di sottoscrizione e di motivazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso bonario non è atto autonomamente impugnabile e che la mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa, oltre a lamentare l'omessa pronuncia sulla dedotta mancata notifica dell'avviso. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla sottoscrizione della cartella, sostenendo che l'art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 imporrebbe la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile e che tale regola dovrebbe prevalere. Con il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione della cartella. La Corte ha però ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, e il secondo motivo infondato, richiamando l'orientamento per cui la cartella è valida anche senza sottoscrizione se inequivocabilmente riferibile all'organo competente e se conforme al modello ministeriale, mentre la norma invocata non si applica perché la disciplina della cartella non richiede la firma autografa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che la ricostruzione dei fatti era carente e che la censura sull'avviso bonario era generica e comunque inconferente. Ha rigettato il secondo motivo affermando che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità, perché l'atto è valido se riferibile all'organo amministrativo competente e il modello ministeriale non prevede la firma; l'art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009 non ostava a tale conclusione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la censura sulla motivazione della cartella non era supportata dalla trascrizione del contenuto dell'atto, necessaria per il controllo di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
L'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato è legittima in mancanza di riscontro all'avviso bonario secondo quanto ritenuto dalla CTR, poi non superato in cassazione.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamato insieme all'art. 36-bis per fondare la legittimità del procedimento di controllo e iscrizione a ruolo.
L'avviso bonario non è tra gli atti autonomamente impugnabili; la sua mancata impugnazione non è di per sé decisiva ai fini della definitività della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di ricorso invocata per la dedotta violazione di legge nei motivi di cassazione.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento va predisposta secondo il modello ministeriale approvato, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo intestazione e causale con codice.
art. 15, comma 7, d.l. n. 78/2009
La sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile opera solo per atti per i quali la firma sia prevista dalle norme applicabili; non incide sulla cartella di pagamento, che non richiede la firma autografa.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda; in difetto, le censure sono inammissibili per carenza di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata per l'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve esporre compiutamente i fatti rilevanti e trascrivere il contenuto degli atti o documenti decisivi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina, di per sé, l'invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente e redatto secondo il modello ministeriale previsto dalla disciplina di settore.
- La disciplina che sostituisce la firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile non si applica quando l'atto, per la normativa che lo regola, non richiede originariamente la sottoscrizione autografa.
- Nella riscossione mediante cartella, le doglianze sulla motivazione dell'atto richiedono che il ricorrente riporti in ricorso il contenuto della cartella stessa, così da consentire il controllo di legittimità senza ricorso ad atti esterni.
- L'avviso bonario, ove non previsto tra gli atti autonomamente impugnabili, non è di per sé idoneo a fondare l'inammissibilità o la definitività della pretesa se la censura non sia adeguatamente sviluppata e correlata al concreto pregiudizio dedotto.
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