Cassazione Civile, Ordinanza n. 25531/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva già visto respinti ricorso e appello nei gradi di merito e, in Cassazione, il suo ricorso era stato rigettato con ordinanza. Successivamente egli proponeva revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: sosteneva che la Corte avesse omesso di esaminare una memoria depositata nel giudizio di legittimità, nella quale era stata invocata l'applicazione automatica della definizione/cancellazione del debito prevista da sopravvenute disposizioni normative (D.L. n. 119/2018 e D.L. n. 41/2021). Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe impedito di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di annullare la cartella e gli atti conseguenti. Le resistenti eccepivano l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l'errore di fatto revocatorio presuppone una vera e propria falsa percezione degli atti, consistente nell'omesso esame materiale di un fatto decisivo non controverso; nel caso concreto, però, l'ordinanza oggetto di revocazione dava espressamente atto del deposito della memoria e ne considerava inammissibili le nuove censure perché formulate per la prima volta in quella sede. Ne consegue che non vi è stato omesso esame della memoria, ma, al più, una valutazione giuridica non sindacabile con revocazione. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tassativi di errore di fatto richiamati dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza di un fatto inesistente o sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto esistente, purché il fatto non sia stato punto controverso.
La memoria depositata in prossimità della decisione può assumere rilievo solo se veicola elementi decisivi effettivamente non considerati e idonei a determinare una diversa decisione.
La memoria ha, di regola, funzione di approfondimento delle questioni già introdotte e non può introdurre nuove allegazioni tardive.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui era scaturita la cartella di pagamento impugnata.
art. 57-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base del controllo automatizzato nel procedimento fiscale originario.
art. 4, co. 1, D.L. n. 119/2018
Invocato dal ricorrente quale fonte della cancellazione automatica del debito; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la censura è ritenuta inammissibile in revocazione.
art. 4, co. 4, D.L. n. 41/2021
Invocato dal ricorrente quale ulteriore base normativa per l'annullamento automatico del debito; la relativa deduzione è considerata nuova e quindi non scrutinabile in sede revocatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione della decisione della Cassazione deve consistere in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, e non in un errore di valutazione giuridica o interpretativa.
- L'omesso esame di una memoria difensiva può integrare errore di fatto solo se la memoria non sia stata considerata e, inoltre, se il suo contenuto sia decisivo nel senso di poter condurre a una decisione diversa.
- Non è deducibile con revocazione l'errore che attenga alla qualificazione di nuove difese formulate per la prima volta in memoria come inammissibili, poiché si tratta di valutazione giuridica e non di falsa percezione del fatto processuale.
- La memoria ex art. 378 o 380-bis c.p.c. ha normalmente funzione di illustrazione o approfondimento delle questioni già dedotte, sicché non può essere usata per introdurre nuove allegazioni o nuove censure tardive.
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