Cassazione Civile, Ordinanza n. 31168/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 nei confronti di una società olandese, che l'Ufficio riteneva esterovestita, cioè con sede fittiziamente collocata all'estero. La CTR della Lombardia aveva accolto l'appello della società e annullato gli atti impositivi, valorizzando come decisivo un sopravvenuto giudicato penale assolutorio nei confronti degli amministratori di fatto della società. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR esteso automaticamente al giudizio tributario gli effetti del giudicato penale senza valutare autonomamente gli elementi probatori dell'Ufficio; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento a documentazione e circostanze contenute nell'avviso di accertamento, in mail, nel PVC e in altre fonti di prova; (3) violazione dell'art. 73, comma 5-bis, TUIR, per erronea valutazione delle risultanze probatorie che avrebbero dimostrato il carattere fittizio della sede olandese e quindi l'esterovestizione.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, corredata dalla prova del versamento e della tempestiva presentazione della domanda. In applicazione dell'art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. 197/2022, come modificati, la Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura non si applichi nei casi di estinzione per definizione agevolata, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia per sostenere i limiti dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario e l'autonomia dei due giudizi.
Richiamato dall'Agenzia per censurare l'omessa autonoma valutazione delle prove nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall'Agenzia quale base della presunzione relativa al luogo di residenza fiscale e alla fittizietà della sede estera.
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. n. 197/2022
"entro il 10 ottobre 2023"; "il processo è dichiarato estinto"; "Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
La presentazione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo; l'eventuale diniego è regolato dai commi 200 e 201; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
Richiamato come norma modificativa della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato penale assolutorio non può essere recepito in modo automatico, ma impone al giudice tributario una valutazione autonoma degli elementi di prova rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale, nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale tributario.
- Quando la parte interessata deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente e la prova del pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- La misura del raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché essa opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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