Cassazione Civile, Ordinanza n. 32967/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. In appello la CTR aveva accolto il gravame della società contribuente, ritenuto tardivo l'appello incidentale dell'agente della riscossione e dichiarato la decadenza dell'amministrazione finanziaria per asserita violazione del termine di notifica della cartella. I ricorsi per cassazione erano due: quello principale dell'agente della riscossione deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione della mancata notificazione della sentenza di primo grado al domicilio eletto; nullità per erronea dichiarazione di tardività dell'appello incidentale, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'appello principale e di aver comunque impugnato nei termini; violazione delle norme sulla notifica della cartella e sul riparto dell'onere probatorio per l'affermata decadenza dell'amministrazione. Il ricorso incidentale dell'amministrazione finanziaria contestava a sua volta la tardività dell'appello incidentale dell'agente della riscossione, la corretta individuazione del contraddittore nel giudizio relativo alla cartella e l'affermazione della mancata notifica della cartella in data 30/03/2012.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il secondo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto infondata la doglianza di motivazione apparente, perché la CTR aveva espresso chiaramente la ratio della decisione. Ha respinto anche la censura dell'amministrazione finanziaria sulla legittimazione passiva, osservando che la cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato, ha natura anche di atto impositivo e che l'ente che lo ha emesso è legittimato a partecipare al giudizio. Ha invece accolto il motivo relativo all'ammissibilità dell'appello incidentale dell'agente della riscossione, perché dagli atti risultava che l'appello principale non era stato notificato a tale soggetto; pertanto, la sua costituzione con appello incidentale era tempestiva sia rispetto al termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione sia rispetto al termine lungo. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi sulla decadenza. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo automatizzato ex art. 36-bis integra il presupposto di emissione della cartella e consente di qualificarla anche come atto impositivo.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il controllo automatizzato IVA è richiamato quale base dell'atto oggetto di impugnazione e della sua natura impositiva.
art. 25, primo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma invocata per la decadenza nella notifica della cartella; la questione è stata poi assorbita dall'accoglimento del motivo sull'ammissibilità dell'appello incidentale.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla notifica della cartella.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla notificazione della cartella.
Richiamato per la efficacia probatoria degli atti e delle attestazioni relative alla notificazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge relative alla decadenza e alla notificazione della cartella.
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la legittimazione processuale nel contenzioso tributario.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la disciplina dell'appello nel processo tributario.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione all'appello incidentale nel processo tributario.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione.
Richiamato per la disciplina dell'appello incidentale.
Richiamato nei motivi sul valore probatorio della documentazione relativa alla notificazione.
Richiamato nei motivi sul valore probatorio delle copie documentali.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; se il giudice espone una ratio decidendi comprensibile, la censura va respinta.
- Nel processo tributario, l'appello incidentale è tempestivo se la parte non ha ricevuto la notifica dell'appello principale e si costituisce entro sessanta giorni dalla prima conoscenza dell'impugnazione, restando comunque fermo il termine lungo di impugnazione.
- Quando una cartella di pagamento deriva da controllo automatizzato, l'ente che ha emesso l'atto impositivo è legittimato a partecipare al giudizio di impugnazione anche se la notifica materiale è stata curata dall'agente della riscossione.
- Le censure sulla decadenza per tardiva notifica dell'atto restano assorbite quando la decisione di merito viene cassata per un vizio pregiudiziale relativo alla tempestività dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32895/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32897/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32899/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32900/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32902/2024 del 17/12/2024
- ordinanza_civile · 17 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32904/2024 del 17/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →