Cassazione Civile, Ordinanza n. 24263/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i motivi ammissibili e inammissibili quelli nuovi o non autosufficientemente censurati. Ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e ha compensato le spese, poiché la resistente non si è costituita.
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, in primo e secondo grado, dell’impugnazione di due avvisi di accertamento relativi alla TIA per l’anno 2007. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) ha denunciato vizi della notificazione degli avvisi, deducendo inesistenza o invalidità per mancata sottoscrizione del messo notificatore e assenza del numero cronologico, nonché omesso esame di fatti decisivi; (2) ha eccepito la prescrizione della pretesa, assumendo che la notifica sarebbe avvenuta oltre il quinquennio; (3) ha dedotto la nullità dell’avviso per mancanza di firma autografa del rappresentante dell’ente e omessa motivazione sul punto; (4), (5) e (6) ha contestato, rispettivamente, la determinazione della tariffa, il difetto di legittimazione della concessionaria e l’assoggettamento a IVA della TIA. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi nel merito e in parte inammissibili, ha dichiarato inammissibile il terzo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e ha dichiarato inammissibili i motivi ulteriori perché introducenti questioni nuove non prospettate nel ricorso introduttivo e quindi vietate in appello dal processo tributario.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata accolta
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni, ma la Corte ha ritenuto regolare la notificazione degli avvisi
nel processo tributario vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, salvo rilievo d’ufficio; la Corte lo applica per dichiarare nuove e quindi inammissibili varie censure
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rimedio di legittimità dedotto per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
per la doppia conforme è inammissibile il motivo che non indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito
in presenza di doppia conforme limita l’ammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamata in tema di notificazione, senza che sia ravvisata invalidità della notifica
richiamato come disciplina del processo tributario, con applicazione del divieto di domande nuove in appello
richiamato dal ricorrente sulla prescrizione, ma la Corte qualifica la questione come decadenza del potere impositivo
richiamato dal ricorrente sulla decorrenza della prescrizione, ma non decisivo nel caso
richiamato dal ricorrente senza rilievo decisivo nella decisione
richiamato dal ricorrente sulla interruzione della prescrizione, ma la Corte decide sulla tempestività della notifica ai fini decadenziali
richiamato dal ricorrente sul termine quinquennale, ma la Corte fonda la decisione sulla decadenza ex legge speciale
art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006
gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995
per gli atti tributari prodotti da sistemi automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile è equiparata alla firma autografa
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, le eccezioni e le doglianze non formulate nel ricorso introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse rationes decidendi di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La mancanza della sottoscrizione del messo/notificatore non determina di per sé l’inesistenza o invalidità della notificazione dell’atto impositivo quando dagli atti risulti comunque la sicura riferibilità dell’operazione all’ufficio postale o al soggetto abilitato.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale da parte del mittente, secondo il principio di scissione degli effetti della notificazione, e non la successiva data di recapito al destinatario.
- Per gli atti di accertamento tributario formati con sistemi informativi automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile può equivalere alla firma autografa, senza necessità di una specifica autorizzazione alla sostituzione della sottoscrizione manuale.
- Le questioni relative alla determinazione della tariffa, alla legittimazione del concessionario e all’assoggettamento a IVA della pretesa, se non dedotte tempestivamente nel giudizio di merito, sono inammissibili in cassazione quando implicano nuove domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio.
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