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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato, rimasto parzialmente inadempiuto, cui ha fatto seguito un avviso di irrogazione della sanzione tributaria nella misura del 200%. Il contribuente aveva impugnato l’atto e in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione della sanzione nella misura minima del 100%; la CTR aveva confermato tale decisione respingendo l’appello dell’Amministrazione. In cassazione il Ministero deduce un solo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: secondo il ricorrente, l’avviso di irrogazione della sanzione non richiederebbe una motivazione ulteriore rispetto all’invito al pagamento, poiché la sanzione del 200% sarebbe conseguenza automatica del ritardo nel pagamento, già predeterminata dalla circolare ministeriale n. 1/DF del 2011 in base ai giorni di ritardo. La parte ricorrente sostiene quindi che il diritto di difesa fosse comunque garantito dall’invito al pagamento e dai parametri interni dell’Amministrazione. La Corte osserva però che, nel caso concreto, l’invito al pagamento conteneva già espressamente il criterio sanzionatorio e la misura del 200% per il ritardo oltre i 90 giorni; perciò l’atto sanzionatorio doveva essere letto insieme all’invito, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, risultando illegittima la riduzione al minimo operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del Ministero, cassa la sentenza della CTR e decide nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ritiene che, nella particolare procedura di recupero del contributo unificato, la motivazione dell’avviso sanzionatorio possa risultare per relationem dall’invito al pagamento quando quest’ultimo indichi chiaramente sia i presupposti sia i criteri e la misura della sanzione, compreso il riferimento alla circolare ministeriale che commisura la sanzione ai giorni di ritardo. Poiché nell’invito era già prevista la sanzione del 200% per il pagamento oltre il novantesimo giorno e non erano contestati i giorni di ritardo, la sanzione è stata ritenuta legittimamente applicata. La Corte condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità e compensa integralmente le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    L’atto di contestazione delle sanzioni deve contenere i criteri seguiti per la determinazione della sanzione e della sua entità; tuttavia l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto per relationem quando la sanzione sia collegata a un precedente atto che esponga gli elementi essenziali della pretesa e i criteri applicati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nel giudizio di legittimità.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Viene richiamato per la graduazione della sanzione in rapporto alla condotta del contribuente, alla personalità e alle condizioni economiche e sociali, ma nel caso concreto il criterio di commisurazione ai giorni di ritardo era già predeterminato dall’Amministrazione.

  • art. 71, d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato come parametro per indicare la misura minima sanzionatoria, che i giudici di merito avevano applicato, ma la Corte ritiene invece legittima la sanzione del 200% sulla base della motivazione per relationem.

  • art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002

    L’invito al pagamento del contributo unificato è qualificato come atto liquidatorio dell’imposta, autonomamente impugnabile.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per affermare l’impugnabilità dell’invito al pagamento nel processo tributario.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    È citato nel richiamo alla disciplina speciale di commisurazione della sanzione nel procedimento di recupero del contributo unificato.

  • d.lgs. n. 47 del 1997

    Nel testo compare il riferimento agli artt. 16 e 7 di questo decreto, usato come base del ragionamento sulla motivazione e sulla determinazione della sanzione, ma il riferimento appare nel testo della sentenza così come riportato.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni tributarie, l’obbligo di motivazione dell’atto sanzionatorio può essere assolto per relationem quando il precedente atto presupposto contenga già gli elementi essenziali della pretesa e i criteri di determinazione della sanzione.
  • Quando il procedimento di recupero di un tributo o contributo prevede una disciplina speciale e una sanzione parametrata al ritardo, la motivazione dell’avviso di irrogazione va valutata congiuntamente all’atto antecedente che liquida il debito e indica i criteri sanzionatori.
  • Se l’atto presupposto indica espressamente che, oltre una certa soglia temporale, si applica una determinata percentuale sanzionatoria, non è necessario un ulteriore accertamento motivazionale sul punto nell’atto successivo, purché il ritardo contestato non sia in discussione.
  • Nel giudizio di legittimità, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.
  • La sanzione del massimo edittale può ritenersi legittima quando sia già stata predeterminata dall’Amministrazione in base a criteri oggettivi e tali criteri siano stati resi conoscibili al destinatario mediante l’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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