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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24248/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dall’apertura, in estensione, del fallimento di una cosiddetta "supersocietà" di fatto asseritamente costituita tra una ditta individuale già fallita, una società a responsabilità limitata e il ricorrente, con conseguente declaratoria di fallimento anche del ricorrente quale socio illimitatamente responsabile e amministratore di fatto. Il ricorrente ha impugnato il rigetto del reclamo da parte della Corte d’Appello, deducendo cinque motivi: 1) l’inapplicabilità della disciplina fallimentare previgente e la necessità di applicare il Codice della crisi d’impresa, con conseguente improcedibilità/inammissibilità del ricorso in estensione proposto secondo il rito della legge fallimentare; 2) la decadenza dell’istanza di estensione per decorso del termine annuale e per la pretesa conoscenza tardiva dei fatti da parte della curatela; 3) l’illegittima utilizzazione, come prova, degli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento e della relazione del curatore; 4) l’insufficienza degli elementi indiziari per dimostrare l’esistenza della società di fatto e la qualità di amministratore di fatto/socio occulto del ricorrente; 5) l’erronea dichiarazione di fallimento di una società di capitali e il difetto di impugnazione da parte della medesima società. Il fallimento resistente ha contestato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per le procedure di fallimento aperte sotto la vigenza della legge fallimentare, anche l’estensione del fallimento avviata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi resta disciplinata dall’art. 147 l.fall. per effetto dell’ultrattività prevista dall’art. 390 CCII. Ha respinto il secondo motivo, escludendo l’applicabilità del termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. alle società di fatto non iscritte nel registro delle imprese. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il terzo e il quarto motivo, ritenendo legittimo l’uso, nel processo civile, di prove atipiche e di atti di indagine penale, purché adeguatamente motivato e sottoposto a contraddittorio, e affermando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché contrastava con l’accertamento di merito secondo cui la società di capitali non era stata dichiarata fallita quale socio illimitatamente responsabile e non aveva impugnato la propria qualificazione di socio di fatto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, in favore dello Stato, essendo il fallimento resistente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 7 CCII

    invocato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità del nuovo rito

  • art. 40 CCII

    invocato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità del nuovo rito

  • art. 256 CCII

    la Corte osserva che disciplina solo l’apertura della liquidazione giudiziale di una società o di un socio, non l’estensione conseguente a precedente fallimento

  • art. 390 CCII

    norma transitoria interpretata nel senso che le procedure aperte dopo la definizione di un fallimento sorto sotto la legge previgente restano regolate dalla legge fallimentare

  • art. 18 l.fall.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 147 l.fall.

    ritenuto applicabile alla procedura di estensione del fallimento di società di fatto originata da un fallimento dichiarato sotto la legge previgente

  • art. 10 l.fall.

    termine di un anno dalla cessazione dell’attività

    il termine decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica alle società di fatto non iscritte

  • art. 33 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la conoscenza anticipata dei fatti da parte della curatela

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento non è stata considerata di per sé come unica prova, ma gli atti del fascicolo penale sono stati utilizzati come materiale indiziario

  • art. 445 c.p.p.

    richiamato insieme all’art. 444 c.p.p. nel terzo motivo

  • art. 2247 c.c.

    richiamato per contestare la sussistenza della società di fatto

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la sufficienza degli indizi sulla società di fatto

  • art. 2297 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla qualità di amministratore di fatto

  • art. 2693 c.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte non ne sviluppa una specifica lettura

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione delle spese in favore dello Stato

  • art. 144 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali originate da un fallimento dichiarato sotto la legge fallimentare, l’estensione del fallimento a società di fatto e soci illimitatamente responsabili promossa successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi resta soggetta alla disciplina previgente, in forza della norma transitoria sull’ultrattività.
  • Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 10 l.fall. presuppone, per imprenditori individuali o collettivi, la cancellazione dal registro delle imprese e non opera per soggetti non iscritti, come le società di fatto o irregolari.
  • Nel processo civile il giudice può utilizzare, come prove atipiche, atti e risultanze di un diverso procedimento, anche penale, purché li sottoponga a contraddittorio, li motivi adeguatamente e li valuti criticamente insieme alle altre risultanze istruttorie.
  • La sentenza di patteggiamento non viene valorizzata come prova legale in sé, ma può costituire, insieme agli atti di indagine e ad altri elementi convergenti, un supporto indiziario alla ricostruzione di una società di fatto occulta.
  • Le censure che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati in merito sono inammissibili in cassazione.
  • La qualità di socio occulto o di amministratore di fatto di una società di fatto può essere desunta da un complesso di elementi convergenti e non da un singolo dato isolato; la valutazione di tali indizi spetta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

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