Cassazione Civile, Ordinanza n. 24250/2025 del 31/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’invito al pagamento del contributo unificato emesso nel processo tributario a carico di un contribuente che aveva proposto un ricorso cumulativo contro più atti impositivi ed esecutivi, indicati nella sentenza come 23 cartelle di pagamento, 23 avvisi di mora e un pignoramento. I giudici di merito avevano ritenuto corretto calcolare il contributo unificato sommando quanto dovuto per ciascun atto impugnato, e non sulla base del valore complessivo della lite. In cassazione il contribuente, con un unico motivo articolato in due sotto-motivi, ha contestato tale quantificazione, deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa applicata, in particolare dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 111 e 113 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, nel processo tributario, quando il ricorso è cumulativo e riguarda più atti impugnati, il contributo unificato va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto, perché la facoltà di proporre un ricorso unitario risponde a esigenze di economia processuale e non comporta un vantaggio sul piano del costo del processo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando anche la precedente decisione della Corte costituzionale n. 78 del 2016. La Corte ha quindi dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, e ha compensato le spese in ragione della tardiva costituzione del resistente.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel processo tributario, in caso di ricorso cumulativo contro plurimi atti impugnati, il contributo unificato si calcola sommando i contributi dovuti per ciascun atto.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il valore della controversia corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, ritenendo peculiare la disciplina del processo tributario.
art. 24 Cost.
La censura è ritenuta non fondata; il contributo unificato non incide in modo illegittimo sul diritto di difesa.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva è ritenuto inconferente rispetto al contributo unificato nel processo tributario.
art. 111 Cost.
Il richiamo al giusto processo è ritenuto inconferente rispetto al tema del contributo unificato.
art. 113 Cost.
Il richiamo alla tutela giurisdizionale non incide sulla legittimità della disciplina del contributo unificato.
sentenza Corte costituzionale n. 78 del 2016
La questione di costituzionalità è già stata affrontata e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale.
ordinanza Cass. n. 25607 del 25/09/2024
Conferma che, nei ricorsi cumulativi nel processo tributario, il contributo unificato va sommato per ciascun atto impugnato.
Cass. n. 16283/2021
Richiamata a sostegno dell’orientamento sulla sommatoria del contributo unificato nei ricorsi cumulativi.
Cass. n. 26401/2022
Richiamata a sostegno dell’orientamento sulla sommatoria del contributo unificato nei ricorsi cumulativi.
ordinanza Cass. n. 26439 del 10/10/2024
Distingue il caso dell’impugnazione di un atto finale senza impugnazione degli atti presupposti, in cui va evitata una duplicazione contributiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il ricorso è cumulativo e impugna più atti distinti, il contributo unificato deve essere calcolato sommando il contributo dovuto per ciascun atto impugnato, poiché la riunione delle impugnazioni risponde a esigenze di economia processuale e non riduce il carico contributivo.
- La disciplina dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 non viola i parametri costituzionali evocati quando la diversa quantificazione del contributo è giustificata dalla peculiarità del processo tributario e dalla facoltà della parte di scegliere tra ricorso unitario e ricorsi separati.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se mira a trasformare il ricorso cumulativo in uno strumento di risparmio del contributo unificato, giacché la normativa considera ogni atto impugnato come autonomo ai fini del calcolo.
- L’impugnazione di un atto finale fondato su atti presupposti non impugnati segue una logica diversa dal ricorso cumulativo e non può essere automaticamente assimilata ai casi in cui più atti sono contestati con un unico ricorso.
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