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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24246/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava un giudizio tributario in materia di ICI/IMU/accertamento, nel quale la CTR Campania aveva rigettato l'appello della società contribuente avverso la decisione di merito. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un accordo conciliativo del 30 aprile 2024, sottoscritto da entrambe, con rinuncia al ricorso e richiesta congiunta di estinzione del processo e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti e della rinuncia al ricorso, dichiarando l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale misura non si estenda ai casi di estinzione per conciliazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e la conciliazione tra le parti comportano la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo dovuto in presenza dei presupposti normativamente tipizzati.

Massime di principio

  • La conciliazione sottoscritta dalle parti nel giudizio di cassazione, accompagnata da rinuncia al ricorso, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per conciliazione, il giudice può disporre la compensazione delle spese se ciò è oggetto dell'accordo tra le parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e non può essere applicato in via analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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