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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24247/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una "supersocietà" di fatto ritenuta esistente tra una società già fallita, una ditta individuale e una società di capitali, con estensione del fallimento anche a una persona fisica indicata come socio illimitatamente responsabile e amministratore di fatto. La corte d'appello aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento della supersocietà e, per effetto, il fallimento personale del ricorrente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) che l'istanza di estensione del fallimento avrebbe dovuto essere proposta secondo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e non secondo la legge fallimentare, con conseguente inammissibilità/improcedibilità; (2) che l'azione sarebbe decaduta per decorso del termine annuale, poiché i fatti e le cariche sociali risalivano a epoca anteriore; (3) che il giudice di merito avrebbe illegittimamente utilizzato atti e documenti del procedimento penale e la relazione del curatore, in particolare una sentenza ex art. 444 c.p.p.; (4) che, espunti tali elementi, mancava prova della qualità di amministratore di fatto, della esistenza della società di fatto e della qualità di socio occulto; (5) che non poteva essere dichiarato il fallimento della società di capitali in quanto non più amministrata dal ricorrente e comunque la sua qualità sociale sarebbe stata mal valutata. La Corte ha ritenuto infondati i primi, il terzo e il quarto motivo, e inammissibile il quinto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, in caso di fallimento originariamente dichiarato sotto la vigenza della legge fallimentare, l'estensione del fallimento a una società di fatto e ai suoi soci illimitatamente responsabili, richiesta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, resta disciplinata dall'art. 147 l.fall. per ultrattività della disciplina previgente ex art. 390 CCII. Ha poi escluso l'applicabilità della decadenza annuale di cui all'art. 10 l.fall. alle società di fatto non iscritte al registro delle imprese. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso, da parte del giudice civile, di prove atipiche e di atti provenienti da un diverso procedimento, inclusi gli atti delle indagini preliminari penali, se formalmente prodotti, criticabili dalle parti e adeguatamente motivati. Infine, ha considerato le censure sul merito fattuale come volte a sollecitare un riesame non consentito in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dello Stato, poiché la curatela vittoriosa era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 390 CCII

    Le procedure aperte sulla base di ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore del codice e le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi restano disciplinate dalla legge fallimentare previgente; la disciplina si estende alle fasi e sottofasi della procedura "madre".

  • art. 147 l.fall.

    Si applica al fallimento in estensione della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili quando la procedura originaria è nata sotto la vigenza della legge fallimentare.

  • art. 10 l.fall.

    Il termine annuale dalla cessazione dell'attività rileva per imprenditori iscritti nel registro delle imprese; non si applica alla società di fatto non iscritta.

  • art. 256 CCII

    La norma riguarda l'apertura della liquidazione giudiziale della società o del socio e non contempla l'ipotesi dell'estensione conseguente a una precedente dichiarazione di fallimento.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non è stata valorizzata come prova piena in sé, ma gli atti del procedimento penale e le indagini preliminari sono stati considerati utilizzabili come elementi istruttori atipici.

  • art. 2729 c.c.

    Le risultanze investigative e documentali sono state utilizzate come indizi per la ricostruzione presuntiva dell'esistenza della società di fatto.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato ai fini della nozione di contratto di società e della verifica della sussistenza di un vincolo sociale di fatto.

  • art. 2297 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova della qualità di amministratore e alla disciplina delle società irregolari.

  • art. 2693 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova di fatti relativi alla società, ma le doglianze sono state ritenute infondate/inammissibili.

  • artt. 7, 40, 256 CCII

    Richiamati nel primo motivo per sostenere l'applicabilità del nuovo rito concorsuale, ma la Corte ha escluso tale tesi.

  • art. 18 l.fall.

    Richiamato nel primo motivo in connessione alla disciplina del reclamo/impugnazione, senza accoglimento della censura.

  • art. 33 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la conoscenza dei fatti da parte del curatore, ma la Corte ha escluso la decadenza.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, affermando che la prova atipica, una volta prodotta in giudizio, è oggetto di confronto tra le parti.

  • art. 148 l.fall.

    Richiamato per evidenziare l'esigenza di gestione unitaria delle procedure aperte prima e dopo il 15 luglio 2022.

  • art. 257 CCII

    Richiamato in parallelo all'art. 148 l.fall. per il coordinamento unitario delle procedure.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per la liquidazione delle spese in favore dello Stato.

  • art. 144 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la procedura concorsuale originaria è stata aperta sotto la vigenza della legge fallimentare, l'istanza di estensione del fallimento a una società di fatto e ai suoi soci illimitatamente responsabili, proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, continua a essere regolata dalla disciplina previgente per effetto della ultrattività prevista dall'art. 390 CCII.
  • Il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. opera per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e non può essere invocato per società di fatto o soggetti non iscritti, per i quali manca il presupposto formale che consente il beneficio della limitazione temporale.
  • Nel processo civile il giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove atipiche e su atti provenienti da altro procedimento, compresi gli atti di indagine penale, purché tali elementi siano ritualmente prodotti, siano assistiti da adeguata motivazione e siano sottoposti al contraddittorio delle parti.
  • La sentenza di cassazione non consente una rivalutazione del merito probatorio: quando le doglianze mirano soltanto a ottenere una diversa lettura degli indizi e delle risultanze istruttorie, i motivi sono inammissibili.
  • La prova della esistenza di una società di fatto può essere desunta in via indiziaria da una pluralità di elementi convergenti; una volta che il giudice di merito abbia compiuto una valutazione complessiva non illogica, la censura che contesti solo il peso dei singoli indizi non è scrutinabile come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

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