Cassazione Civile, Ordinanza n. 24251/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguardava un accertamento in materia di ICI/IMU emesso dal Comune nei confronti di una società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, che aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato un accordo conciliativo del 30 aprile 2024, sottoscritto da entrambe, con rinuncia al ricorso e richiesta di estinzione del processo e compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e della rinuncia al ricorso; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e il fatto che essa opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso e la conciliazione intervenuta tra le parti comportano l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti depositano in cassazione una conciliazione sottoscritta con rinuncia al ricorso e accettazione, il giudizio si estingue per intervenuta conciliazione.
- In caso di estinzione del processo per conciliazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese se richiesta concordemente dalle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non può essere esteso a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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