Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
Due utenti del servizio idrico avevano chiesto la riduzione del corrispettivo della fornitura, il risarcimento dei danni per la non potabilità dell'acqua erogata a causa dell'eccessiva concentrazione di arsenico e la restituzione del 50% delle somme versate. Il giudice di pace aveva accolto in parte la domanda e, in accoglimento della manleva proposta dalla società gestrice nei confronti della Regione Lazio, aveva condannato quest'ultima a tenere indenne la società. In appello la Regione aveva eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La società gestrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale, sostenendo che la pretesa risarcitoria implicasse in realtà una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa e quindi il sindacato sulla legittimità dell'azione autoritativa della P.A.; 2) violazione delle norme in tema di servizio idrico e dell'art. 1218 c.c., deducendo che la domanda di manleva contro la Regione era una domanda civilistica devoluta al giudice ordinario; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al ruolo della Regione nella vicenda, che però atteneva in sostanza al merito della manleva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dalla società gestrice nei confronti della Regione Lazio, trattandosi di domanda accessoria e riflessa rispetto alla domanda principale risarcitoria, anch'essa devoluta al giudice ordinario. È stato inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente: difetto di giurisdizione, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della pretesa di natura civilistica e dell'inadempimento del gestore del servizio.
art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
considerato norma attuativa della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e richiamato per qualificare come inadempimento l'erogazione di acqua non potabile.
art. 9 direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83
richiamato come fonte sovranazionale sull'obbligo di conformità dell'acqua ai livelli minimi di potabilità.
artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
invocati dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge in tema di disciplina del servizio idrico.
richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione.
evocato dalla sentenza impugnata per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di manleva, tesi poi disattesa dalla Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato, non dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria dell'utente del servizio idrico per la fornitura di acqua non potabile, fondata sull'inadempimento del gestore agli obblighi di qualità dell'erogazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda il rapporto individuale di utenza e non l'impugnazione diretta di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
- La circostanza che l'erogazione del servizio dipenda da attività di programmazione o organizzazione pubblica non sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale consiste nell'accertamento dell'inadempimento del gestore e nel risarcimento del danno subito dall'utente.
- La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal gestore del servizio nei confronti dell'ente pubblico segue la sorte della domanda principale: se quest'ultima è devoluta al giudice ordinario, anche la domanda accessoria resta devoluta al giudice ordinario, senza che possa frammentarsi la giurisdizione tra giudici diversi.
- In materia di giurisdizione, occorre avere riguardo al contenuto sostanziale della domanda e al rapporto dedotto in giudizio, non alla mera presenza sullo sfondo di poteri amministrativi o di profili pubblicistici connessi alla gestione del servizio.
- L'erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra, di per sé, un inadempimento delle obbligazioni assunte dal gestore del servizio, suscettibile di fondare una pretesa risarcitoria in sede civile.
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