Cassazione Civile, Ordinanza n. 35205/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2004, fondato su movimentazioni bancarie del contribuente e sulla presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e poi l'appello era stato rigettato dalla CTR. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sui motivi relativi alla fondatezza delle riprese IVA e IRAP e alla presunzione di maggior reddito desunta dagli accertamenti bancari; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non aveva valutato compiutamente le controprove documentali prodotte; 3) violazione di norme processuali e tributarie per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso nonostante il mancato previo contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., e il terzo infondato, confermando che la presunzione bancaria opera anche per IVA e IRAP e che, in questo caso, non vi era un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la decisione della CTR sulla validità complessiva della presunzione posta a base dell'accertamento implicava il rigetto delle doglianze su IVA e IRAP. Ha inoltre affermato che, in tema di movimenti bancari, grava sul contribuente l'onere di provare la non riferibilità delle operazioni all'attività economica; tale prova non era stata ritenuta raggiunta dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non proponibile in presenza di doppia conforme. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha ribadito che l'obbligo generalizzato sussiste solo per i tributi armonizzati e, per gli altri, solo se previsto dalla legge; inoltre, per gli accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973 il contraddittorio è una facoltà dell'amministrazione e non un obbligo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo; non è però proponibile in ipotesi di doppia conforme.
Preclude la proposizione del motivo di omesso esame del fatto in presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado.
Le movimentazioni bancarie del contribuente sono presumibili come riferite all'attività economica; il contribuente deve fornire prova contraria della non riferibilità ai fatti imponibili.
In materia IVA, i movimenti sui conti bancari possono essere utilizzati come presunzione relativa di operazioni imponibili, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
Richiamato a sostegno delle garanzie del contribuente, ma non ritenuto idoneo a fondare un obbligo generalizzato di contraddittorio nel caso di specie.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'invalidità dell'atto impositivo impugnato.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel motivo sul contraddittorio procedimentale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel motivo sul contraddittorio procedimentale e sulla tutela giurisdizionale effettiva.
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel motivo sul contraddittorio procedimentale e sulle garanzie difensive.
art. 111, comma secondo, Cost.
Richiamato per giustificare una lettura processuale improntata a economia processuale e ragionevole durata del processo.
Consente, in presenza di questione infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti, la decisione nel merito senza rinvio nonostante un vizio di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie, tutti i movimenti del conto del contribuente possono essere presunti riferibili all'attività economica, salvo prova contraria specifica della loro estraneità alle operazioni imponibili.
- La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera come presunzione legale relativa e sposta sul contribuente l'onere di dimostrare, per ciascun movimento contestato, la non imponibilità o la non riferibilità all'attività svolta.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello non determina cassazione quando la sentenza di merito contenga una statuizione implicita incompatibile con la tesi non esaminata espressamente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile.
- Il previo contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati esso sussiste solo quando una norma lo preveda espressamente, mentre per gli accertamenti bancari l'art. 32 d.P.R. 600/1973 attribuisce all'amministrazione una facoltà e non un obbligo di instaurarlo.
- Quando il vizio denunciato è infondato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e definire la controversia nel merito per ragioni di economia processuale.
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