Cassazione Civile, Ordinanza n. 05074/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento risultante da estratto di ruolo, relativa a infrazioni al codice della strada, deducendo la mancata notifica delle cartelle indicate nell'estratto e la prescrizione della pretesa creditoria. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendola tardiva perché non proposta entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 dalla conoscenza della cartella mediante estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615, 617 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione senza considerare che erano state formulate anche eccezioni di omessa notifica e prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente e preliminare il rilievo dell'inammissibilità originaria della domanda, poiché l'opposizione era stata proposta avverso l'estratto di ruolo. Ha applicato il principio, reso esplicito dall'art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, e interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre il ruolo e la cartella non validamente notificata sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio per la partecipazione a gare, per il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni o per la perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, la Corte ha escluso l'interesse ad agire e ha cassato la sentenza senza rinvio, dichiarando che la causa non poteva essere iniziata. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non fonda la decisione sulla ripartizione dell'onere probatorio bensì sulla carenza originaria di interesse ad agire.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata; la Corte non vi fonda la propria decisione.
Richiamato dal ricorrente nell'inquadramento dell'opposizione all'esecuzione; la Corte decide invece sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Richiamato dal ricorrente; non è la base decisoria adottata dalla Corte.
Richiamato per sostenere la tardività dell'opposizione; la Corte supera il tema della tempestività perché la domanda è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e per non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Norma ritenuta applicabile ai processi pendenti; concretizza l'interesse a ricorrere avverso ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
Legge di conversione che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. 602/1973.
Stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in presenza di specifici pregiudizi dimostrati dal debitore.
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
Indicato come una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
Richiamato quale riferimento per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni che possono essere impediti dall'iscrizione a ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, perché la causa non poteva essere iniziata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile/definito nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'azione va indirizzata contro il ruolo o la cartella, e solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con allegazione/prova di uno specifico pregiudizio attuale.
- L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda e può condurre alla cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata.
- La nuova disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruoli e cartelle non notificate o invalidamente notificate.
- La deduzione di un giudicato implicito o interno su questioni preliminari richiede che risulti in modo chiaro l'effettivo esame e la decisione della questione nel merito; in mancanza, la deduzione è inammissibile o infondata.
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