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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05074/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento risultante da estratto di ruolo, relativa a infrazioni al codice della strada, deducendo la mancata notifica delle cartelle indicate nell'estratto e la prescrizione della pretesa creditoria. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendola tardiva perché non proposta entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 dalla conoscenza della cartella mediante estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615, 617 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione senza considerare che erano state formulate anche eccezioni di omessa notifica e prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente e preliminare il rilievo dell'inammissibilità originaria della domanda, poiché l'opposizione era stata proposta avverso l'estratto di ruolo. Ha applicato il principio, reso esplicito dall'art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, e interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre il ruolo e la cartella non validamente notificata sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio per la partecipazione a gare, per il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni o per la perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, la Corte ha escluso l'interesse ad agire e ha cassato la sentenza senza rinvio, dichiarando che la causa non poteva essere iniziata. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non fonda la decisione sulla ripartizione dell'onere probatorio bensì sulla carenza originaria di interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata; la Corte non vi fonda la propria decisione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'inquadramento dell'opposizione all'esecuzione; la Corte decide invece sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è la base decisoria adottata dalla Corte.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    Richiamato per sostenere la tardività dell'opposizione; la Corte supera il tema della tempestività perché la domanda è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e per non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Norma ritenuta applicabile ai processi pendenti; concretizza l'interesse a ricorrere avverso ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • L. 215/2021

    Legge di conversione che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. 602/1973.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in presenza di specifici pregiudizi dimostrati dal debitore.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

    Indicato come una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano la diretta impugnazione del ruolo/cartella.

  • art. 1, comma 1, lett. a, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato quale riferimento per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni che possono essere impediti dall'iscrizione a ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, perché la causa non poteva essere iniziata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile/definito nei casi previsti.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'azione va indirizzata contro il ruolo o la cartella, e solo nei casi espressamente previsti dalla legge e con allegazione/prova di uno specifico pregiudizio attuale.
  • L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda e può condurre alla cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata.
  • La nuova disciplina che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruoli e cartelle non notificate o invalidamente notificate.
  • La deduzione di un giudicato implicito o interno su questioni preliminari richiede che risulti in modo chiaro l'effettivo esame e la decisione della questione nel merito; in mancanza, la deduzione è inammissibile o infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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