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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato un avviso di accertamento IRAP e IVA relativo al 2011, con cui erano state recuperate a tassazione quote di ammortamento di beni strumentali portate in deduzione dalla società. La pretesa erariale si fondava su una verifica della Guardia di Finanza secondo cui la società avrebbe utilizzato fatture emesse da un soggetto interposto, relative a una pretesa vendita di macchinari e attrezzature per la lavorazione dell'oro, operazione ritenuta inesistente o comunque fittizia e collegata a un precedente accertamento per l'anno 2005. Con il ricorso l'Ufficio ha dedotto: violazione delle norme sulla pregiudizialità e sulla sospensione del processo tributario, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto esaminare il merito della questione perché oggetto di altro giudizio e che avrebbe dovuto sospendere il processo; violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di accertamento, lamentando che la CTR avesse dato rilievo al proscioglimento penale per prescrizione del legale rappresentante e avesse svalutato le risultanze del processo verbale di constatazione; violazione delle regole sulla prova e sulla deducibilità dei costi, censurando l'erroneo apprezzamento della prova della reale esistenza delle operazioni e della rilevanza dei pagamenti tracciabili; nullità per omessa pronuncia su alcune difese dell'Ufficio relative alla congruità degli importi, all'effettività della fornitura e all'assenza di procedimenti penali per truffa ai danni dello Stato.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla violazione delle norme in tema di prova delle operazioni inesistenti e di riparto dell'onere probatorio. Ha respinto il primo motivo, affermando che nel caso di specie non operava la sospensione necessaria ma, al più, quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., e che la CTR non aveva oltrepassato i limiti del giudizio. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi, dato che la CTR non aveva annullato l'atto per difetto di motivazione ma aveva deciso nel merito sull'inesistenza delle operazioni. Ha rigettato anche il quinto motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia poiché la CTR aveva comunque deciso sulla questione centrale, implicitamente disattendendo le difese dell'Ufficio. In conseguenza dell'accoglimento parziale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come norma sul vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    è invocato per sostenere i limiti di impugnabilità degli atti nel processo tributario

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte lo collega al regime della sospensione necessaria e al suo ambito di operatività, coincidente con quello dell'art. 295 c.p.c.

  • art. 5 t.u.i.r.

    è richiamato dal ricorrente nei motivi sul merito fiscale della deduzione dei costi

  • art. 295 c.p.c.

    si applica nel processo tributario nei casi di pregiudizialità solo quando la causa pregiudicante pende ancora in primo grado

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    nel processo tributario consente la sospensione facoltativa quando la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato

  • art. 157 c.p.

    è invocato nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne fa applicazione autonoma perché il motivo viene dichiarato inammissibile

  • artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    sono richiamati in tema di accertamento delle imposte sui redditi e motivazione dell'avviso

  • artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    sono richiamati in tema di accertamento e disciplina IVA

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ne ribadisce il rilievo per il riparto dell'onere della prova sulle operazioni inesistenti

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per omessa pronuncia, ma il vizio è escluso perché la CTR si è comunque pronunciata sulla questione centrale

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato per i requisiti formali e sostanziali della fattura idonea a rappresentare un costo

  • art. 226 direttiva 2006/112/CE

    è richiamato come fonte sovranazionale dei requisiti della fattura in materia IVA

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    viene interpretato nel senso che sono indeducibili solo i costi dei beni o servizi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi per i quali il P.M. abbia esercitato l'azione penale

  • art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012

    ha riscritto la disciplina dei costi da reato contenuta nell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

  • art. 640-bis c.p.

    è menzionato nelle difese dell'Ufficio, ma la sua rilevanza viene esclusa ai fini dell'omessa pronuncia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la causa pregiudicante è già definita in primo e secondo grado ma non è passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è necessaria: può operare solo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
  • L'omessa adozione della sospensione facoltativa non integra violazione dell'obbligo di sospensione e non è censurabile come errore di diritto nei termini della sospensione necessaria.
  • Il giudice tributario che decide sulla legittimità dell'atto impugnato non eccede i limiti del giudizio solo perché la medesima questione sia oggetto di altro processo; rileva esclusivamente l'oggetto dell'atto qui impugnato.
  • In tema di fatture relative a operazioni inesistenti, la fattura regolare costituisce titolo idoneo a presumere la veridicità dell'operazione, ma, quando l'Ufficio dimostra elementi indicativi dell'inesistenza, l'onere di provare l'effettività dell'operazione si sposta sul contribuente.
  • La prova dell'effettiva esistenza dell'operazione non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità contabile o dalla tracciabilità del pagamento, poiché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti il requisito soggettivo della buona fede del cessionario o committente non è decisivo ai fini della indetraibilità IVA o della non deducibilità del costo.
  • La sovrafatturazione integra una forma di operazione oggettivamente inesistente nella parte eccedente il valore reale della fornitura.
  • In caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti, l'IVA è indetraibile e il costo non è deducibile per difetto di inerenza, salvo la disciplina speciale dei costi da reato e nei limiti previsti dalla legge.
  • Nel valutare operazioni complesse il giudice di merito deve distinguere tra inesistenza soggettiva e oggettiva e verificare, se necessario, quale parte del costo sia effettiva, inerente e quindi deducibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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