Cassazione Civile, Ordinanza n. 10132/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per crediti da tassa automobilistica relativi ad annualità pregresse. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la validità dell'atto e, in via derivata, la fondatezza della pretesa, deducendo in appello e poi in cassazione diversi vizi: mancanza o invalidità della sottoscrizione dell'atto e del mandato del difensore dell'agente della riscossione; omessa o invalida notifica delle cartelle e degli atti presupposti, anche per asserita irregolarità della notifica via PEC; pretesa contumacia della controparte in primo grado con conseguente preclusione a difese e documenti in appello; inidoneità probatoria delle copie prodotte dall'Ufficio; violazione delle norme sulla determinazione degli interessi e delle spese di lite, oltre a questioni di legittimità costituzionale sull'art. 15 del d.lgs. 546/1992. Con il primo motivo ha censurato la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e la presunta nullità/inesistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione; con il secondo ha reiterato il vizio di notifica delle cartelle e dell'intimazione; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per violazione del divieto di nuove difese in appello e per asserito giudicato da contumacia; con il quarto ha denunciato inversione dell'onere della prova e illegittimità della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla regolarità della costituzione dell'agente della riscossione e inammissibile, oltre che infondato, il profilo relativo alla pretesa inesistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione, osservando che il ricorso non riportava in modo autosufficiente l'atto contestato e che, comunque, nel giudizio tributario l'impugnazione dell'intimazione consente di far valere solo vizi propri dell'atto impugnato, non quelli degli atti presupposti già notificati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché si limitava a riproporre la questione della notifica delle cartelle, già motivatamente respinta in appello, senza specifica critica della ratio decidendi e senza autosufficiente produzione degli atti asseritamente viziati. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la contumacia dell'ente non comporta acquiescenza né giudicato sui motivi del contribuente, che il divieto di nuove difese in appello non impedisce la contestazione dei motivi del ricorso, e che nel processo tributario è consentito il deposito di nuovi documenti in appello; ha inoltre escluso che fosse configurabile un vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. o una nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che la sentenza impugnata non aveva invertito l'onere della prova, che il richiamo a un precedente in tema di operazioni soggettivamente inesistenti era inconferente, e che la disciplina delle spese nel processo tributario consente, in caso di vittoria dell'ente assistito da propri funzionari, la liquidazione secondo tariffa o parametri forensi con riduzione del 20%. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute generiche e comunque superate dall'orientamento consolidato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle controparti.
Norme richiamate
art. 82 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione; la Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina della procura al difensore ai funzionari pubblici che agiscono in giudizio per l'ente.
art. 83 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il mandato alle liti; la Corte ha affermato che per le pubbliche amministrazioni è sufficiente la dichiarazione del funzionario di agire in tale qualità.
art. 42 D.P.R. 600/1973
Invocato dal ricorrente in relazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo; la Corte ha rilevato che il motivo, oltre a essere non autosufficiente, non colpiva la ratio decidendi relativa all'intimazione di pagamento.
art. 2 D.L. 2/1986 conv. in L. 60/1986
Indicata come fonte del termine prescrizionale triennale per la tassa automobilistica; la Corte ha dato atto che la CTR aveva accertato atti interruttivi e notifiche anteriori alla maturazione del termine.
art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Interpretato nel senso che, impugnando l'intimazione di pagamento, il contribuente può far valere solo vizi propri dell'atto impugnato, salvo che sia venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto.
art. 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992
Richiamato sulla idoneità probatoria delle copie fotostatiche; la Corte ha confermato che la produzione di copie è sufficiente a introdurre la prova nel processo tributario, salvo specifiche contestazioni.
art. 57 D.Lgs. 546/1992
Interpretato nel senso che il divieto di nuove eccezioni in appello per l'Amministrazione non impedisce la contestazione dei motivi del contribuente e non si traduce in giudicato per contumacia.
art. 58 D.Lgs. 546/1992
Interpretato nel senso che nel processo tributario le parti possono depositare nuovi documenti in appello anche se già disponibili in primo grado, nei limiti del rito speciale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato sul principio di non contestazione; la Corte ha precisato che, nel processo tributario, la contumacia dell'ente non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza; la Corte ha escluso l'esistenza di un'anomalia motivazionale tale da integrare nullità costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Interpretato in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite come sindacato ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla mera insufficienza della motivazione.
art. 15 D.Lgs. 546/1992
La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, in caso di vittoria dell'ente assistito da propri funzionari o dipendenti, le spese vanno liquidate applicando tariffa o parametri forensi con riduzione del 20%.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992
Interpretato come conferma del diritto dell'ente alla rifusione delle spese e dei compensi per l'assistenza tecnica prestata da propri dipendenti legittimati a difendere l'ente.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta generica e, comunque, non fondata alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della notifica e alla disciplina delle spese; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione specifica.
art. 111 Cost.
Invocato a sostegno delle censure sulle spese e sulla motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento consente di dedurre soltanto i vizi propri dell'atto intimato; i vizi dell'atto presupposto devono essere fatti valere con l'impugnazione di quest'ultimo, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con l'intimazione.
- Ai fini della regolarità della costituzione in giudizio delle pubbliche amministrazioni e degli enti della riscossione, non è richiesta la produzione di una procura nelle forme proprie del mandato difensivo civilistico: è sufficiente la dichiarazione del funzionario di agire in tale qualità, in forza della presunzione di legittimazione degli atti pubblici.
- Nel processo tributario, la produzione di copie fotostatiche può essere idonea a dimostrare la notificazione degli atti; la contestazione della parte deve essere specifica e circostanziata, non essendo sufficiente una doglianza generica sulla mancanza dell'originale.
- La contumacia dell'ente impositore in primo grado non determina acquiescenza, né formazione di giudicato sui motivi del contribuente, né impedisce in appello la contestazione delle censure o il deposito di nuovi documenti nei limiti consentiti dal rito tributario.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più ammissibile censurare la sentenza per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa può ottenere la liquidazione delle spese anche quando sia difesa da propri funzionari o dipendenti, con applicazione della tariffa o dei parametri forensi e la prevista riduzione percentuale.
- Le censure che non attaccano la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre in modo generico questioni già esaminate di merito, sono inammissibili in cassazione.
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