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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10128/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, dell’estratto di ruolo relativo a quattro cartelle di pagamento concernenti tasse automobilistiche dovute per annualità dal 2006 al 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’ente di riscossione. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o perplessa, per omessa esplicitazione del ragionamento sulla ritenuta mancata prova della notifica delle cartelle e del preavviso di fermo; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per travisamento della documentazione probatoria sulla regolare notifica; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2943 c.c., perché il preavviso di fermo sarebbe idoneo a interrompere la prescrizione delle pretese; (4) violazione degli artt. 2944 c.c. e 19 d.P.R. n. 602/1973, perché l’istanza di rateizzazione costituirebbe riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione. La Suprema Corte, però, ha ritenuto assorbente lo ius superveniens che, per i processi pendenti, rende non impugnabile l’estratto di ruolo e ammette l’impugnazione diretta solo in presenza di uno specifico interesse ad agire, interesse che nel caso non era stato allegato dalla contribuente e non risultava oggetto di giudicato interno. Ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese di tutti i gradi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’ente di riscossione non per le censure sulla motivazione, sulla prova della notifica o sulla prescrizione, ma perché ha applicato la disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo. Ha affermato che l’interesse ad agire è condizione dell’azione che può essere rilevata anche d’ufficio fino alla decisione, e che nel giudizio in esame la contribuente non aveva allegato uno specifico pregiudizio idoneo a giustificare l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario della società. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza tributaria; la censura dell'ente era diretta a denunciare motivazione apparente o perplessa.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; l'ente lamentava il suo vizio per carenza o apparenza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per denunciare un preteso travisamento e una non corretta valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla prova della notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato quale norma sull'interruzione della prescrizione mediante atto idoneo, con riferimento al preavviso di fermo.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato quale norma sul riconoscimento del diritto da parte del debitore come causa di interruzione della prescrizione, con riferimento all'istanza di rateizzazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione all'istanza di rateizzazione e ai rimedi contro gli atti della riscossione.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Indicato come disposizione sopravvenuta che ha introdotto la disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La Corte lo applica ai processi pendenti e lo interpreta come specificazione dell'interesse ad agire immediato contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio da iscrizione a ruolo rilevante ai fini dell'azione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato come riferimento ai pagamenti dovuti da pubbliche amministrazioni che possono essere incisi dall'iscrizione a ruolo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare il difetto di interesse ad agire quale causa di inammissibilità dell'azione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di documenti nel giudizio di cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel medesimo contesto delle questioni di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La sopravvenuta disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, verificabile fino alla decisione e rilevabile d'ufficio anche in cassazione se manca un accertamento utile nei gradi di merito.
  • In mancanza di allegazione e prova di un concreto pregiudizio, l'azione proposta contro l'estratto di ruolo è inammissibile ab origine.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario.
  • La rilevanza di atti asseritamente interruttivi della prescrizione o della regolare notificazione resta recessiva se manca in radice la legittimazione processuale sostanziale a impugnare l'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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