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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10129/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente ha impugnato davanti ai giudici tributari un’intimazione di pagamento relativa a due cartelle esattoriali concernenti diversi tributi per gli anni d’imposta 2010 e 2011. In appello era stato confermato il rigetto del ricorso, ritenendosi regolari le notifiche degli atti presupposti, esclusa la prescrizione e infondate le eccezioni sulla documentazione prodotta dall’agente della riscossione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2700, 2712 e 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto necessario, a fronte del suo disconoscimento di copie fotostatiche di estratti di ruolo e relate di notifica, proporre querela di falso; ha sostenuto che, contestando anche l’esistenza degli originali, i documenti prodotti in copia non potevano avere efficacia probatoria senza originali o copie conformi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli artt. 115, 139 e 140 c.p.c., lamentando che la CTR avesse reputato corretta la notifica di una cartella ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza prova dell’invio della raccomandata informativa e senza adeguato esame della documentazione, oltre a dedurre l’irritualità della consegna a un soggetto qualificatosi convivente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, quando la parte contesta non solo la conformità della copia all’originale ma addirittura l’esistenza stessa dell’originale, la doglianza non integra un semplice disconoscimento ex art. 2719 c.c., bensì una contestazione dell’esistenza del documento che richiede querela di falso; pertanto i giudici di merito potevano utilizzare la documentazione prodotta dall’agente della riscossione per verificare la regolarità delle notifiche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la deduzione di vizi della relata richiede la trascrizione integrale dell’atto e, inoltre, le censure erano in realtà dirette a contestare l’accertamento di fatto sulla regolarità della notifica, non un errore di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in relazione al valore probatorio degli atti e delle attestazioni contenute nei documenti prodotti; la contestazione della loro esistenza non può essere veicolata come semplice disconoscimento di conformità della copia.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato per escludere che il disconoscimento della copia fotostatica, quando si nega l’esistenza dell’originale, consenta da solo di privare il documento di efficacia probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    La norma presuppone l’esistenza di un originale e di una copia; il disconoscimento di conformità opera solo se si contesta la difformità della copia rispetto a un originale esistente e non quando si nega l’esistenza stessa dell’originale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento nell’ambito della riscossione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione alle modalità di notifica degli atti tributari e alla corretta esecuzione della notifica contestata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà sollecitava un nuovo apprezzamento di fatto.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla notificazione a persona diversa dal destinatario e alla consegna presso il domicilio.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla notifica eseguita in caso di irreperibilità o assenza del destinatario e alla necessità della raccomandata informativa.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il tempestivo deposito delle memorie illustrative nelle quali era stato effettuato il disconoscimento delle copie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; nel secondo motivo la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito della memoria della ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale presuppone, logicamente e giuridicamente, l’esistenza di un originale non prodotto: se si contesta l’esistenza stessa dell’originale, la doglianza non rientra nell’art. 2719 c.c. ma richiede strumenti di contestazione idonei a rimuovere l’efficacia probatoria del documento, come la querela di falso.
  • Il giudice di merito può accertare la conformità della copia all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; tuttavia, tale verifica presuppone pur sempre che un originale esista come termine di raffronto.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di vizi della relata di notifica richiede specificità autosufficiente, con integrale trascrizione del contenuto rilevante dell’atto e sua produzione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le censure formalmente rubricate come violazione di legge non possono tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
  • In tema di notificazione degli atti della riscossione, la regolarità della prova documentale va scrutinata nei limiti del devoluto e secondo le regole processuali sull’onere di specificità del ricorso; la mera deduzione di irregolarità astratte non basta a sovvertire l’accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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