Cassazione Civile, Ordinanza n. 16496/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 1997 ai fini ILOR e imposte dirette, emesso a seguito di processo verbale di constatazione. In primo grado la contribuente aveva eccepito, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità della proroga biennale dei termini prevista dalla legge sul condono. Il giudice di primo grado accolse il ricorso; la decisione fu confermata in appello, poi cassata con rinvio in un precedente giudizio di legittimità. Riassunto il giudizio, la corte di merito accolse in parte l'appello erariale. L'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi due denunciavano, rispettivamente, la nullità della sentenza/procedimento per violazione delle norme sul devolutum in appello nel processo tributario e per errata applicazione del principio di non contestazione; i motivi terzo e quarto lamentavano violazioni della disciplina sostanziale sulle imposte dirette e delle regole probatorie, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia. Ha accolto il primo e il secondo motivo, affermando che nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte dall'appellato in appello si intendono rinunciate, ma tale regola va coordinata con la struttura del giudizio tributario, in cui le ragioni dell'atto impositivo restano acquisite senza necessità di una riproposizione dell'Amministrazione, salvo una chiara volontà di abbandono. La corte di merito aveva errato nel ritenere che, dopo la precedente cassazione con rinvio, dovessero essere esaminati per la prima volta i motivi sostanziali già proposti in primo grado e assorbiti, nonché nel considerare acquisite senza contestazione le allegazioni della contribuente. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato alle questioni effettivamente riproposte dalla contribuente e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione invocati per nullità processuale e per violazione di legge sostanziale.
termine annuale nella lettura antecedente alle modifiche della legge n. 69/2009
Per i giudizi introdotti in primo grado prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine annuale per impugnare la sentenza.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate
Nel giudizio tributario di appello l'appellato deve riproporre le questioni non accolte, altrimenti esse si considerano rinunciate; la regola vale anche in caso di contumacia.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in combinato disposto con le norme sull'appello tributario per censurare l'erronea gestione delle preclusioni processuali.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in combinato disposto con le norme sull'appello tributario e sul giudizio di rinvio.
Invocato per censurare l'errata applicazione del principio di non contestazione a una fattispecie non riconducibile alla sua sfera applicativa.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma di coordinamento del processo tributario con le regole processuali civili.
È richiamato come modello della preclusione per mancata riproposizione delle questioni respinte in primo grado, riprodotto nel processo tributario dall'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Base normativa dell'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione per rettificare la dichiarazione del contribuente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma evocata per eccepire la decadenza dal potere di accertamento.
art. 10 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizione sul condono richiamata per la proroga biennale dei termini di accertamento, ritenuta applicabile nella precedente fase del giudizio.
art. 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nei motivi terzo e quarto come norma sostanziale sulle imposte dirette, ma tali censure sono rimaste assorbite.
art. 60 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nei motivi terzo e quarto, con esito assorbito.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nei motivi terzo e quarto, con esito assorbito.
art. 56, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel quarto motivo insieme alle norme civilistiche sulla prova; censura assorbita.
Richiamato nel quarto motivo sul riparto dell'onere della prova; censura assorbita.
Richiamato nel quarto motivo in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico; censura assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello le questioni ed eccezioni della parte vittoriosa in primo grado che non siano state espressamente riproposte si intendono rinunciate, e il giudice del rinvio deve verificare con precisione quali siano state effettivamente riproposte.
- La preclusione per mancata riproposizione opera anche se l'appellato è rimasto contumace, quando si tratti di questioni autonomamente deducibili come motivi di impugnazione.
- La regola della riproposizione non si applica all'Amministrazione finanziaria nello stesso modo in cui opera per il contribuente, perché nel processo tributario le ragioni poste a base dell'atto impositivo restano acquisite al giudizio salvo una chiara volontà di abbandono manifestata dall'Ufficio.
- Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per trasformare in fatti pacifici le allegazioni di una parte quando la fattispecie non rientra nel suo ambito applicativo processuale.
- In sede di rinvio, il giudice deve limitare l'esame alle sole questioni ancora devolute e non già rinunciate, senza riesaminare d'ufficio motivi sostanziali non validamente riproposti.
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