Cassazione Civile, Ordinanza n. 09339/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società immobiliare di essere una società non operativa ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724/1994, ritenendo che nel test di operatività non fossero stati considerati tutti i cespiti posseduti (in particolare alcuni immobili non locati e terreni), con conseguente sottostima dei ricavi effettivi e applicazione del reddito minimo presunto. La società ha impugnato gli atti, sostenendo di aver acquistato gli immobili tra il 2002 e il 2003 e di averli gradualmente dati in locazione tramite agenzie immobiliari, sicché la mancata piena redditività dipendeva da oggettive condizioni di mercato e non da fittizia inattività. In appello la CTR ha confermato l'annullamento degli accertamenti, ritenendo provata l'operatività della società. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., lamentando sia l'erronea indicazione del valore dei beni rilevanti nel test di operatività, sia l'erronea allocazione dell'onere probatorio, perché la contribuente non avrebbe dimostrato le asserite oggettive situazioni impeditive né l'effettivo allineamento dei canoni ai valori di mercato. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su contraddittorio e sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi perché la CTR aveva accertato in fatto, sulla base di documentazione non specificamente contestata dall'Ufficio, che la società aveva acquistato 12 immobili, che 8 erano locati negli anni oggetto di accertamento e che i ricavi erano cresciuti nel tempo in relazione a una progressiva locazione degli immobili; da ciò la CTR aveva desunto l'effettiva operatività della società e l'esistenza di oggettive condizioni di mercato che avevano impedito il raggiungimento della soglia di ricavi. La Corte ha inoltre affermato che il contribuente può vincere la presunzione di non operatività non solo dimostrando l'erroneità del test, ma anche provando direttamente l'operatività reale dell'impresa. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
La norma disciplina le società non operative attraverso un test di operatività fondato sul confronto tra ricavi effettivi e ricavi figurativi; la presunzione di non operatività è relativa e può essere vinta con prova contraria, anche dimostrando l'effettiva operatività della società o la ricorrenza di oggettive situazioni impeditive.
È richiamato per la distribuzione dell'onere della prova: spetta al contribuente superare la presunzione legale di non operatività mediante prova contraria qualificata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge formulate nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che la doglianza sull'omessa considerazione di un fatto decisivo avrebbe dovuto essere eventualmente veicolata come vizio motivazionale, non come violazione di legge.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale condizionato per dedotta omessa pronuncia; il ricorso incidentale è però rimasto assorbito.
Richiamato in tema di improcedibilità e produzione degli atti nel giudizio di legittimità.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio sino al termine del processo, con conseguente esclusione dell'onere di riproduzione degli atti ivi contenuti ai fini dell'art. 369 c.p.c.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973
È richiamato nel quadro dell'interpello disapplicativo previsto per le società non operative, oggi riferibile all'interpello di cui all'art. 10-bis L. n. 212/2000.
È menzionato come attuale riferimento dell'interpello disapplicativo dopo l'abrogazione dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973.
art. 41 Cost.
È evocato in motivazione per sottolineare il dovere dell'imprenditore di organizzare i mezzi di produzione in funzione del lucro e della continuità aziendale.
È richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre i mezzi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale e della continuità aziendale.
È menzionato come norma modificativa dell'art. 2086 c.c. nel contesto dell'obbligo organizzativo dell'impresa.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo introduce una presunzione legale relativa di non operatività quando i ricavi effettivi risultano inferiori al ricavo figurativo determinato dal test normativo; tale presunzione può essere superata dal contribuente con prova contraria.
- La prova contraria può consistere non solo nella dimostrazione dell'erroneità del test di operatività o dell'esistenza di oggettive situazioni straordinarie impeditive, ma anche nella prova diretta dell'effettiva operatività dell'impresa e della sua concreta proiezione al lucro e alla continuità aziendale.
- Nel giudizio tributario, la mancanza di specifica contestazione della documentazione prodotta dal contribuente può assumere rilievo decisivo nella valutazione della prova dell'operatività della società.
- La censura che investe l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito non è deducibile come violazione di legge, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Nel processo tributario il ricorrente per cassazione non è onerato della produzione del proprio fascicolo di merito o degli atti contenuti nel fascicolo della controparte, poiché tali fascicoli restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino al termine del processo.
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