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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09348/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utilizzatore e concedente)

La controversia

La controversia nasce dall'incendio di un'imbarcazione concessa in leasing, dalla successiva iniziativa della società ricorrente di mettere in sicurezza il bene, trasferirlo da Livorno a Genova e curarne manutenzione e custodia, nonché dalle trattative fallite per un suo subentro nel leasing. La ricorrente chiese il rimborso delle spese sostenute, invocando anche il privilegio e il diritto di ritenzione ex artt. 2756 e 2797 c.c.; dedusse inoltre di essere stata spogliata del possesso o della detenzione del bene e formulò domande risarcitorie e, in via successiva, di arricchimento senza causa. I motivi di ricorso per cassazione censuravano la sentenza d'appello per: nullità della motivazione e violazione di legge per avere negato l'esistenza di un incarico contrattuale; erronea qualificazione della ricorrente come mera detentrice non qualificata e quindi non legittimata all'azione di spoglio; omessa motivazione e violazione delle norme sul privilegio per mancato riconoscimento della buona fede ai fini dell'art. 2756 c.c.; omesso esame di fatti storici e di prove decisive; omessa pronuncia sulle domande extracontrattuali e sulla pretesa di arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati tutti i motivi, osservando che la ricorrente sollecitava in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha condiviso la ricostruzione del giudice di merito secondo cui non era stata provata l'esistenza di un incarico conferito dai resistenti, né un titolo che rendesse la ricorrente detentrice qualificata del bene; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione del diritto di agire per spoglio contro il possessore e l'affermazione di inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, oltre le preclusioni processuali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    L'azione di reintegrazione è esclusa quando il soggetto che agisce non prova una detenzione qualificata o autonoma idonea a fondare la tutela possessoria contro il possessore.

  • art. 2756 c.c.

    Il privilegio per le spese di conservazione e miglioramento presuppone la buona fede del creditore, intesa come ignoranza del difetto di capacità dell'affidante a conferire il bene per tali interventi.

  • art. 2797 c.c.

    È richiamato quale base procedurale della tutela del credito privilegiato e del diritto di ritenzione, ma la pretesa è respinta per mancanza dei presupposti sostanziali.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata considerata inammissibile perché proposta tardivamente, dopo il maturare delle preclusioni processuali.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria extracontrattuale è stata esclusa perché manca il presupposto dell'illecito, essendo stato negato lo spoglio addebitato ai convenuti.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del petitum risarcitorio, ma non valorizzato dalla Corte per mancanza del presupposto del danno risarcibile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sul risarcimento, ma non applicato in concreto per l'insussistenza della responsabilità dedotta.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro per la censura di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta mancante o apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende espressamente la regola della non contestazione; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece la legge impone un diverso criterio.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato incidentalmente per osservare che l'appello era debole anche sotto il profilo dell'adeguata contestazione della ratio della decisione di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono richiamati i nn. 3, 4 e 5 come veicoli delle censure, ma la Corte li reputa inidonei perché le doglianze mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta generica e meramente esplorativa.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il passaggio dalla domanda contrattuale a quella di arricchimento senza causa doveva avvenire al più tardi nella prima memoria utile, non in sede di precisazione delle conclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando il giudice di merito abbia già motivato, anche sinteticamente, sulla mancanza della prova dei fatti costitutivi della domanda.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la parte si dolga semplicemente dell'esito della valutazione probatoria.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disattende la regola della non contestazione; non basta dissentire dal peso assegnato alle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile solo se il giudice applica un criterio di valutazione incompatibile con la natura legale della prova o pretende di usare il prudente apprezzamento in presenza di una diversa regola legale.
  • Per l'azione di reintegrazione del possesso il detentore qualificato deve provare un titolo che lo legittimi alla detenzione nel proprio interesse; il detentore non qualificato non può agire contro il possessore con tale rimedio.
  • Il privilegio per le spese di conservazione e miglioramento richiede la buona fede del creditore, da intendersi come ignoranza del difetto di potere dell'affidante di consegnare il bene per tali interventi.
  • L'azione di arricchimento senza causa, quando è subordinata o alternativa rispetto a una domanda contrattuale, deve essere introdotta tempestivamente entro le preclusioni processuali; se formulata solo in conclusioni è inammissibile.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoResponsabilità da cose e animaliPossessoOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileDiritti realiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causaNesso di causalità

Testo integrale

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