Cassazione Civile, Ordinanza n. 09347/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una cessione di partecipazioni sociali in una società di capitali, con prezzo rateizzato e clausola contrattuale che prevedeva la possibilità di compensare il prezzo residuo con sopravvenienze passive della società target (debiti fiscali e previdenziali o verso pubbliche amministrazioni e soggetti privati), nonché di agire per l’eventuale eccedenza. Dopo una successiva scrittura del 9 agosto 2005, che riduceva forfettariamente il prezzo complessivo e richiamava le clausole originarie non espressamente modificate, la cedente cedette poi i propri crediti a una factor. Le società acquirenti opposero i decreti ingiuntivi ottenuti per il residuo prezzo, sostenendo che i crediti fossero estinti o comunque ridotti per effetto delle sopravvenienze passive e della clausola di garanzia; in appello lamentarono anche l’omessa corretta interpretazione dell’art. 4-bis del contratto. In Cassazione formularono due motivi: 1) violazione degli artt. 1230 e 1965 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ravvisato una novazione/transazione novativa dell’originaria garanzia mediante la scrittura integrativa del 9 agosto 2005; 2) violazione degli artt. 1325, 1372, 1374, 1418, 1419 e 1375 c.c., censurando l’affermazione di indeterminatezza/nullità della clausola di compensazione o la sua disapplicazione per asserita violazione della buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la scrittura del 9 agosto 2005 non avesse estinto per novazione l’obbligazione di garanzia originaria, poiché la volontà novativa non risultava espressa né inequivoca e il richiamo alle clausole dell’atto originario era incompatibile con l’estinzione della precedente obbligazione. Ha inoltre affermato che la clausola dell’8 giugno 2005 relativa alle sopravvenienze passive era sufficientemente determinata e valida come meccanismo di price adjustment, perché delimitava temporalmente, causalmente e soggettivamente le poste da considerare ai fini della riduzione del prezzo; non vi era quindi violazione dei canoni di buona fede o correttezza. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
udita la relazione ... nella camera di consiglio del 2 marzo 2023
richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
prodotto in spregio alla previsione di cui all’art. 372 c.p.c.
in cassazione sono inammissibili i documenti nuovi prodotti fuori dai limiti dell’articolo e non notificati alle controparti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
denunciano ... la violazione e falsa applicazione
il ricorso è stato articolato come denuncia di violazione di legge.
la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco
la novazione oggettiva richiede una volontà estintiva espressa o inequivoca e una nuova obbligazione incompatibile con la precedente.
non ricorre una transazione novativa
la transazione presuppone una res litigiosa e reciproche concessioni; non basta una mera modifica del rapporto.
non può essere desunta mediante l’applicazione del canone ermeneutico delle indicazioni esemplificative
non è corretto ricavare l’intento novativo da mere indicazioni esemplificative quando il contratto richiama le clausole originarie.
violare i principi sull’efficacia vincolante del contratto
il contratto vincola le parti e non può essere disapplicato senza valido titolo di nullità o inefficacia.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’integrazione del contratto secondo buona fede e usi.
canoni di lealtà e buona fede oggettiva
la clausola va interpretata ed eseguita secondo buona fede; nel caso la clausola era sufficientemente determinata e non contraria a correttezza.
nullità o inefficace una clausola
richiamato per sostenere i requisiti essenziali del contratto e della clausola, ma la Corte ha ritenuto la clausola valida.
invocato per sostenere la nullità della clausola, esclusa dalla Corte.
invocato per la sorte della clausola ove parzialmente invalida, ma non applicato perché la clausola è stata ritenuta valida.
sufficiente determinabilità
l’oggetto della clausola era determinabile per criteri temporali, causali e soggettivi.
sufficiente determinabilità
richiamato per la determinazione del prezzo e dei criteri di revisione.
ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c.
il ricorso all’arbitratore riguarda l’arbitraggio; la Corte distingue la perizia contrattuale, non soggetta al medesimo rimedio.
non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c.
la clausola di indennizzo per sopravvenienze passive non coincide necessariamente con la garanzia per qualità intrinseche della cosa.
più ristretti termini prescrizionali ex art. 1495 c.c.
menzionato come opzione interpretativa contraria, non accolta nel caso.
Massime di principio
- La novazione oggettiva richiede una volontà estintiva espressa o comunque desumibile in modo inequivoco: non basta una semplice modifica del contenuto economico del rapporto se il contratto integrativo richiama e fa salve le clausole originarie non espressamente modificate.
- La transazione novativa si configura solo quando le parti compongono una lite mediante reciproche concessioni e instaurano obbligazioni nuove e autonome; una mera rinegoziazione del prezzo o delle modalità di pagamento non basta.
- Nelle cessioni di partecipazioni sociali, le clausole sulle sopravvenienze passive possono operare come meccanismi di price adjustment o come indemnity: la qualificazione dipende dalla funzione concreta della pattuizione, distinguendo la revisione del prezzo dalla manleva per un pregiudizio già verificatosi.
- Una clausola di aggiustamento del prezzo è valida se i criteri di determinazione sono sufficientemente specifici sotto il profilo temporale, causale e soggettivo, anche se la quantificazione finale richiede un accertamento tecnico o giudiziale successivo.
- La clausola che prevede la compensazione del prezzo con passività sopravvenute non è nulla per indeterminatezza se consente di individuare con criteri oggettivi quali debiti rilevano e in quale misura incidono sul corrispettivo finale.
- Se il prezzo è stato pattuito in modo provvisorio e rateale, e il contratto prevede la revisione in presenza di sopravvenienze passive già riferibili a fatti pregressi, il giudice può determinare il prezzo definitivo sulla base dei criteri negoziali e di eventuali consulenze tecniche, senza ricorrere alla disciplina dell’arbitraggio salvo espresso rinvio a un terzo determinatore.
- Le clausole di garanzia convenzionale nelle cessioni di quote non vanno confusamente assimilate alle garanzie legali sulla cosa venduta: il loro regime dipende dalla funzione economico-contrattuale effettivamente perseguita dalle parti.
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