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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09342/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'istanza di interpello presentata da una società a ristretta base partecipativa per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 L. 724/1994. La società sosteneva di essere stata costituita per consentire a un ente in liquidazione coatta di recuperare un credito e di avere come unico asset una partecipazione in un consorzio; poiché il consorzio non aveva distribuito dividendi, la società non avrebbe potuto superare il test di operatività per cause oggettive indipendenti dalla propria volontà. In ricorso per cassazione lamentava, con un primo motivo, omessa/errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato la circostanza dell'unicità dell'asset patrimoniale e la dipendenza della mancata operatività dalla mancata distribuzione di utili. Con un secondo motivo denunciava violazione dell'art. 30 L. 724/1994, assumendo che la situazione integrasse quella oggettiva impossibilità che, secondo la prassi amministrativa e la giurisprudenza, giustifica la disapplicazione della disciplina anti-elusiva. L'Agenzia, costituitasi con controricorso, propose anche ricorso incidentale condizionato sulla questione della non impugnabilità del diniego di interpello, ritenendo il provvedimento non ricompreso tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società e inammissibile anche il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato la domanda e motivato sulle ragioni del rigetto, sicché non vi era omessa pronuncia; inoltre, la censura sulla valutazione delle prove e sulla dedotta unicità dell'asset era in sostanza una contestazione di merito non più proponibile in cassazione. Quanto alla violazione dell'art. 30 L. 724/1994, la Corte ha osservato che il presupposto invocato dalla società non era stato dimostrato, poiché la CTR aveva accertato che la partecipazione al consorzio costituiva solo una parte minima dell'attivo patrimoniale, esistendo anche rilevanti crediti e liquidità, con conseguente difetto della prova che la mancata distribuzione dei dividendi fosse stata decisiva per il mancato superamento del test di operatività. L'inammissibilità del ricorso incidentale è stata affermata per carenza di interesse, atteso che il rigetto nel merito del ricorso principale rendeva superflua la decisione sulla questione pregiudiziale processuale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 724/1994

    La disapplicazione della disciplina sulle società non operative è possibile solo se la contribuente dimostra una situazione oggettiva che renda impossibile il superamento del test di operatività; la mera mancata distribuzione di dividendi della partecipata non basta se non è provato che essa sia stata la causa decisiva dell'insufficienza dei ricavi.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Il diniego di interpello sulla disapplicazione della disciplina sulle società non operative è stato discusso come atto impugnabile o meno nel processo tributario, ma nel caso concreto la questione incidentale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice di merito omette completamente di decidere su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente proposta; in cassazione la censura deve indicare in modo specifico il contenuto dell'istanza e gli atti in cui è stata formulata.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; non è censurabile in cassazione solo perché la parte avrebbe preferito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state prospettate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma sono state dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione ritualmente dedotta; la parte deve inoltre riprodurre nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, il contenuto dell'istanza e gli atti processuali rilevanti.
  • La contestazione della valutazione delle prove non può trasformarsi in un riesame del merito: il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito se la motivazione esiste ed è logicamente comprensibile.
  • Ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società non operative, la contribuente deve provare che l'oggettiva impossibilità di superare il test di operatività dipenda in modo decisivo da circostanze estranee alla sua volontà; la mancata distribuzione di utili della partecipata è rilevante solo se incide realmente e in via esclusiva o comunque determinante sull'esito del test.
  • Non è sufficiente invocare un singolo asset o una singola fonte di ricavi in modo assertivo: occorre confrontarsi con l'intero patrimonio e con tutte le poste rilevanti risultanti dalla documentazione contabile, perché la prova dell'oggettiva non operatività va apprezzata complessivamente.
  • Il ricorso incidentale condizionato è privo di interesse quando la decisione sul ricorso principale rende inutile l'esame della questione pregiudiziale proposta in via incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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