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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09340/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione a un'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo presentata per l'anno d'imposta 2012, nell'ambito di una richiesta connessa al rimborso IRES. La società sosteneva che lo stato di liquidazione e un pregresso incendio occorso nel 2006 presso il socio di controllo rendessero non applicabile la disciplina antielusiva. In primo grado la CTP aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Direzione provinciale e aveva ritenuto l'atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; la CTR aveva confermato la non impugnabilità dell'istanza di disapplicazione e il difetto di legittimazione della Direzione provinciale. Con il primo motivo di ricorso la società denunciava violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c., sostenendo che il ricorso dovesse essere proposto anche nei confronti della Direzione provinciale per instaurare correttamente il contraddittorio. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, dell'art. 30 L. 724/1994, dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 100 c.p.c., assumendo che il diniego di disapplicazione fosse, invece, atto impugnabile perché sostanzialmente assimilabile a un diniego di agevolazione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha affermato che il diniego di disapplicazione di norme antielusive non è un atto tra quelli espressamente elencati dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, ma è comunque un provvedimento impugnabile perché porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria e manifesta il convincimento dell'amministrazione su un determinato rapporto fiscale. Ha quindi ritenuto ammissibile il ricorso originario della società anche nei confronti della Direzione provinciale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato solo ai fini della dedotta violazione processuale sul contraddittorio

  • art. 100 c.p.c.

    usato per fondare l'interesse ad agire contro un atto che espone una pretesa tributaria definita

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato solo ai fini della contestazione sul contraddittorio

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente quando l'atto esprima una pretesa tributaria ben individuata

  • art. 30 L. 724/1994

    richiamato in relazione alla disciplina delle società di comodo e alla richiesta di disapplicazione

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è considerato atto impugnabile, assimilabile a un diniego di agevolazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 in funzione di tutela del contribuente

  • art. 53 Cost.

    richiamato a sostegno dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 in funzione della capacità contributiva

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 in funzione del buon andamento dell'amministrazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 è tassativo, ma può essere interpretato in senso estensivo quando l'atto dell'amministrazione manifesti in modo univoco una pretesa tributaria e ne espliciti le ragioni fattuali e giuridiche.
  • Il diniego di disapplicazione di norme antielusive costituisce un atto immediatamente lesivo e impugnabile dal contribuente, senza necessità di attendere un successivo atto impositivo, poiché incide già sulla posizione giuridica del destinatario.
  • L'interesse ad agire sussiste sin dalla ricezione del diniego che definisce il convincimento dell'amministrazione su un determinato rapporto tributario e consente al contribuente di ottenere un controllo giurisdizionale sulla legittimità sostanziale della pretesa.
  • Quando il giudice di merito neghi l'impugnabilità di un diniego di disapplicazione antielusiva, la decisione è censurabile se si discosta dall'orientamento consolidato che equipara tale diniego a un provvedimento di diniego di agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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