Cassazione Civile, Ordinanza n. 09341/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell’istanza di rimborso IRES per l’anno 2010, collegata alla richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società, che locava tutti i propri immobili a canoni contrattualmente pattuiti e registrati, sosteneva che il mancato superamento del test di operatività derivasse da circostanze oggettive: in particolare, dall’impossibilità di modificare i canoni in corso e dalla modifica normativa che aveva innalzato il coefficiente sugli immobili dal 4% al 6%, con conseguente alterazione del test. Con il ricorso per cassazione deduceva: omessa pronuncia sul punto dei canoni di mercato; omesso esame del fatto decisivo della congruità dei canoni; violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 per mancata disapplicazione della normativa antielusiva; ulteriore violazione della medesima norma per l’incidenza della rivalutazione/coefficiente degli immobili; e omessa pronuncia sull’asserita irragionevolezza dei risultati. In via subordinata chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale per presunta illegittimità dell’art. 30 l. n. 724/1994 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. L’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando l’erronea affermazione di impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente esaminato la dedotta esistenza di circostanze oggettive idonee a superare la presunzione di non operatività, tra cui la congruità dei canoni e l’incidenza della modifica normativa sul test di operatività. Ha rigettato il motivo subordinato di legittimità costituzionale, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 l. n. 724/1994
la disciplina sulle società di comodo introduce una presunzione legale relativa di non operatività, superabile con la prova di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere i ricavi o il reddito minimi presunti; la norma è letta come attuazione del principio di capacità contributiva.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente quando l’atto dell’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e motivata.
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
artt. 1, 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamati in relazione ai vizi di omessa pronuncia e alla motivazione della decisione tributaria.
artt. 112 e 132 c.p.c.
richiamati per denunciare omessa pronuncia e difetto di motivazione.
artt. 3 e 53 Cost.
invocati nella richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale; la Corte esclude l’illegittimità della disciplina, ritenendola coerente con la capacità contributiva.
art. 24 Cost.
richiamato nella giurisprudenza citata a sostegno dell’interpretazione estensiva dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in funzione di tutela del contribuente.
art. 97 Cost.
richiamato nella giurisprudenza citata a sostegno della possibilità di impugnare atti non espressamente elencati quando portino a conoscenza una pretesa tributaria definita.
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare l’interesse ad agire del contribuente contro il diniego disapplicativo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
viene escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la particolare situazione processuale della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La presunzione di non operatività delle società di comodo è una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con la prova di situazioni oggettive che, valutate in concreto e sul piano economico, rendano irragionevole l’esito del test di operatività.
- Ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, rilevano anche ostacoli oggettivi all’adeguamento dei rapporti contrattuali, come l’impossibilità di modificare canoni di locazione già in corso, se debitamente provati.
- La modifica normativa dei parametri del test di operatività può integrare un fatto rilevante nella valutazione della non operatività, ove incida in modo oggettivo sui ricavi presunti della società.
- Il diniego di disapplicazione di norme antielusive può essere impugnato dal contribuente quando l’atto esprima una pretesa tributaria ben individuata e produca un interesse concreto alla tutela giurisdizionale, anche se non rientra tra gli atti tipizzati dall’art. 19 del processo tributario.
- La disciplina delle società di comodo è compatibile con gli artt. 3 e 53 Cost. perché è costruita come strumento antielusivo funzionale alla capacità contributiva e lascia spazio al contraddittorio e alla prova contraria del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09339/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09340/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09342/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09343/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09347/2023 del 05/04/2023
- ordinanza_civile · 5 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09348/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →