Cassazione Civile, Ordinanza n. 09343/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pagatore)
La controversia
Un'azienda agricola aveva ottenuto in appello la condanna di AGEA al pagamento di somme dovute a titolo di contributi comunitari PAC, dopo che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo non provata la debenza e valorizzando una compensazione con un controcredito dell'ente. AGEA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una pretesa non contestazione nonostante la sua contumacia nei gradi di merito; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1243 c.c. e dell'art. 3, comma 2, della L. n. 231/2005, lamentando il mancato riconoscimento della compensazione tra il credito dell'agricoltore per i contributi PAC e il controcredito dell'ente per prelievo supplementare sulle quote latte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque accertato in fatto la prova del credito PAC quanto all'an e al quantum. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando l'orientamento già espresso in una decisione analoga: tra il credito dell'agricoltore per contributi UE PAC e il debito per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, purché il controcredito dell'ente sia certo e liquido, secondo un accertamento di merito insindacabile in cassazione. Poiché nel caso concreto tale accertamento era stato svolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla valutazione della non contestazione; la Corte rileva però che la decisione di merito si fondava su un accertamento di fatto della prova del credito, non sulla sola non contestazione.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché il credito era stato ritenuto provato dal giudice di merito.
La Corte richiama la disciplina della compensazione e precisa che la compensazione impropria o atecnica è ammissibile quando il controcredito sia certo e liquido, con accertamento demandato al giudice di merito.
art. 3, comma 2, L. 11 novembre 2005, n. 231
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la compensazione tra debiti e crediti nel sistema dei contributi PAC e delle quote latte.
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182/2005, conv. in L. n. 231/2005
Richiamato nel ragionamento della Corte per affermare che l'impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto non impedisce il recupero dei pagamenti indebiti da parte degli organismi pagatori.
La Corte ribadisce che il divieto di compensazione previsto da questa norma non opera nel fenomeno della compensazione impropria.
Reg. CE n. 1782 del 2003
Fonte del diritto ai contributi comunitari PAC oggetto della domanda.
Reg. CE n. 1663 del 1995
Richiamato per evidenziare che l'istituzione del Registro nazionale dei debiti era già prevista nel sistema normativo comunitario.
art. 17 Reg. CE n. 595 del 2004
Richiamato per affermare che il sistema impone agli Stati membri di adottare misure idonee a recuperare correttamente il prelievo dovuto dai produttori che hanno superato i limiti nazionali.
Massime di principio
- Tra il credito dell'agricoltore per contributi PAC e il controcredito dell'ente per prelievo supplementare sulle quote latte è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, purché il controcredito sia certo e liquido.
- Nella compensazione impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti è un accertamento di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- La prova della certezza del controcredito posto in compensazione deve essere fornita dall'ente che la invoca, e il giudice deve verificare i rapporti di dare e avere risultanti dal registro previsto dal sistema di settore.
- La disciplina di impignorabilità dei contributi comunitari non esclude il recupero dei pagamenti indebiti da parte degli organismi pagatori, né impedisce la compensazione atecnica nel quadro normativo della PAC.
- La compensazione impropria non è ostacolata dall'art. 1246 c.c., poiché il divieto di compensazione ivi previsto non si applica a tale fenomeno contabile di accertamento del saldo finale tra opposti crediti.
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