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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19149/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione Unico relativa all'anno d'imposta 2009, per IVA e IRAP, per un importo complessivo rilevante. In primo grado era stata dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere per una quota di IVA sgravata, accolta la doglianza di decadenza della riscossione IRAP e rigettato il resto; in appello la decisione era stata riformata solo quanto agli aggi della riscossione, confermandosi per il resto. La società ricorrente ha censurato la sentenza regionale con tre motivi: 1) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un adesivo rinvio alla decisione di primo grado senza esplicitare le ragioni della conferma; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia e motivazione apparente sulla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi nella cartella; 3) violazione dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo, con riguardo al capo della sentenza che aveva ritenuto sufficiente la motivazione della cartella quanto agli interessi, applicati al tasso del 3,5% previsto dalla disciplina della rateazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la società non aveva colto la ratio decidendi della CTR, che non si era limitata a un rinvio apodittico ma aveva motivato la conferma valorizzando la conoscenza piena, da parte del contribuente, del fatto contestato e dei criteri di calcolo, anche in ragione della preventiva comunicazione di irregolarità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando l'incompatibilità logica tra la denuncia di omessa pronuncia e quella di motivazione apparente, oltre al fatto che la CTR aveva effettivamente affrontato la questione degli interessi e aveva accolto solo in parte le ragioni dell'appellante, disponendo la rideterminazione degli aggi ma non condividendo la censura sulla base di calcolo degli interessi. Il terzo motivo è stato respinto nel merito alla luce dei principi consolidati in tema di motivazione della cartella ex controllo automatizzato: quando gli interessi sono liquidati su dati già desumibili dalla dichiarazione o da un atto presupposto, è sufficiente il richiamo a tali elementi e la quantificazione dell'importo; la contribuente, avendo presentato la dichiarazione, era comunque in grado di conoscere presupposti e ragioni dell'imposizione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del solo agente della riscossione, non avendo l'Agenzia svolto difese effettive.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione apparente è inammissibile quando non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una lettura parziale o inesatta del testo motivazionale.
  • La denuncia di omessa pronuncia e quella di motivazione apparente sono tra loro incompatibili se formulate come censure cumulative sulla medesima questione, poiché l'una presuppone l'assenza di decisione e l'altra l'esistenza di una motivazione, sia pure insufficiente.
  • In materia di cartella di pagamento emessa all'esito di controllo automatizzato, la motivazione relativa agli interessi è sufficiente se il debito deriva da dati dichiarativi o da un atto presupposto già noto al contribuente e il criterio di liquidazione è predeterminato per legge, essendo sufficiente il richiamo alla dichiarazione o all'atto precedente e la quantificazione degli accessori.
  • Quando il contribuente ha egli stesso fornito i dati sulla cui base è stata calcolata l'imposta, egli è in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con conseguente attenuazione dell'esigenza motivazionale dell'atto di riscossione.
  • La cartella che segua un atto già determinativo del quantum o che sia basata su controlli automatizzati non deve necessariamente indicare i singoli tassi periodici o le modalità analitiche di calcolo degli interessi, essendo sufficiente la base normativa, la decorrenza e l'importo richiesto, se dal contesto emerge la riferibilità della pretesa al rapporto fiscale già noto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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