Sentenza del 05/03/2025 n. 5912 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava due pretese IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, conosciute dal contribuente tramite estratto di ruolo: A.A. contestava la mancata notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi, la mancata corrispondenza tra gli avvisi prodotti e i carichi iscritti a ruolo, nonché la decadenza o prescrizione. Dopo che il giudizio di Cassazione era stato dichiarato estinto per la domanda di definizione agevolata presentata nel 2023, l’Agenzia ha notificato il diniego, motivandolo con l’assenza di pagamenti. Il contribuente lo ha impugnato sostenendo che nulla fosse dovuto, poiché le cartelle risultavano sgravate. La Corte ha inoltre esaminato l’ammissibilità dell’impugnazione originaria dell’estratto di ruolo alla luce della disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso contro il diniego: il termine di 60 giorni decorreva dalla notificazione personale del 23 aprile 2024, poiché il recapito indicato nella domanda non costituiva elezione di domicilio valida e la precedente notificazione all’intermediario non era idonea. Nel merito, ha respinto il ricorso contro il diniego: lo sgravio delle cartelle era stato disposto in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, e non costituiva annullamento in autotutela né pagamento o altra circostanza definitiva capace di azzerare il valore della lite; era quindi necessario versare quanto dovuto per la definizione. La Corte ha revocato il decreto di estinzione del 12 marzo 2024. Esaminato il ricorso originario, lo ha dichiarato inammissibile perché, per l’impugnazione di ruolo e cartella conosciuti tramite estratto di ruolo, il contribuente non aveva dimostrato uno dei pregiudizi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR, senza decidere nel merito le censure su notificazione, corrispondenza dei carichi e prescrizione. Spese dei gradi di merito e del ricorso originario compensate; A.A. condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 5.600 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, per il ricorso contro il diniego. È stato inoltre dichiarato dovuto, se previsto, l’ulteriore contributo unificato per tale ricorso.
Norme richiamate
Art. 1, commi 186, 191, 194, 196, 197-201, legge n. 197/2022
Il comma 194 prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, oppure della sola domanda, ove non vi siamo importi da versare. Poi, il comma 196 prevede che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
La definizione si perfeziona con la domanda e il pagamento dovuto, oppure con la sola domanda se davvero non vi sono importi da versare. Dallo stato di riscossione di una cartella non si può dedurre automaticamente che la lite abbia valore zero: rilevano i pagamenti effettuati e le circostanze che abbiano inciso definitivamente sull’oggetto della controversia. Il diniego va impugnato entro 60 giorni; se il processo è già stato dichiarato estinto, il diniego può essere impugnato insieme alla richiesta di revocazione del decreto di estinzione.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell' articolo 1 , comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell' articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.
La norma ha consentito di dichiarare rapidamente estinti i giudizi di legittimità per i quali risultavano presentate domande di definizione, senza eliminare gli oneri di pagamento previsti a carico del contribuente né impedire il successivo rimedio contro il diniego.
Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il comma 186, della legge n. 197/2022 prevede che le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, valore che è stabilito ai sensi del comma 2 dell' art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e cioè al netto di sanzioni e interessi.
Il valore rilevante per la definizione è quello della controversia determinato secondo la disciplina tributaria, al netto di sanzioni e interessi; va considerato l’oggetto della lite ancora effettivamente pendente.
Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Ebbene, deve certamente escludersi che lo sgravio disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, ai sensi dell' art. 68 , comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 , sia assimilabile all'annullamento in autotutela, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui esso non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
Lo sgravio eseguito per dare provvisoria attuazione a una sentenza tributaria sfavorevole all’Amministrazione non equivale ad acquiescenza né ad annullamento in autotutela: non prova, da solo, che il debito sia stato definitivamente eliminato o che il valore della lite sia pari a zero.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell'interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il ricorrente.
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Il ruolo e la cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata possono essere impugnati direttamente solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specifici contemplati dalla legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , primo comma, n. 6, cod. proc. civ. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Il ricorso per Cassazione non deve riprodurre integralmente ogni atto richiamato: è sufficiente indicarne puntualmente il contenuto rilevante e segnalare in modo specifico dove l’atto si trova nel fascicolo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Le spese del ricorso successivo contro il diniego seguono invece la soccombenza; ed in relazione a tale ricorso successivo contro il diniego occorre, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso contro il diniego comporta, se sussistono i presupposti di legge, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La Corte ha escluso tale conseguenza per il ricorso originario, dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta, ma l’ha rilevata per il ricorso successivo contro il diniego.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è una tutela generale contro la mera conoscenza di un debito: occorre dimostrare concretamente uno dei pregiudizi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973. In assenza, il giudice dichiara inammissibile il ricorso senza esaminare le contestazioni sulla notifica o sul merito del credito.
- Per la definizione agevolata, l’azzeramento del carico risultante dagli archivi della riscossione non equivale necessariamente all’azzeramento del valore della controversia. Uno sgravio disposto soltanto per eseguire provvisoriamente una sentenza favorevole al contribuente non è un annullamento definitivo in autotutela e non elimina l’obbligo di pagare quanto dovuto per la definizione.
- Il diniego della definizione deve essere contestato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione valida. Se il giudizio è già stato dichiarato estinto, la contestazione va proposta congiuntamente alla richiesta di revocazione del decreto di estinzione.
- Nel verificare il termine per impugnare un diniego, conta la notificazione effettuata secondo le forme processuali e a un destinatario o domicilio validamente indicato. Un semplice recapito digitale inserito nella domanda non costituisce, da solo, elezione di domicilio.
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