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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15789/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per un importo già erogato a una società in nome collettivo poi cancellata dal registro delle imprese, nonché dal successivo recupero di quanto ritenuto indebitamente rimborsato. Il ricorrente, quale ex socio della società estinta, ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che l’atto fosse illegittimo perché rivolto alla società ormai estinta, soggetto giuridico inesistente, anziché direttamente ai soci succeduti nei rapporti sociali. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 2495, comma 2, c.c. e degli artt. 2298 e ss. e 2486 e ss. c.c., assumendo che la richiesta di esibizione documentale, presupposto del diniego, fosse stata intestata alla società estinta e notificata a un soggetto non legittimato, poiché solo l’ultimo legale rappresentante avrebbe potuto riceverla. Con il terzo motivo ha denunciato motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR spiegato come fosse conciliabile il potere di controllo dell’Ufficio con l’adesione al condono tombale ex art. 9 L. n. 289/2002. Con il quarto motivo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla nullità del diniego per asserita violazione della L. n. 241/1990, art. 3, della L. n. 212/2000, art. 7, e degli artt. 2697 e 2729 c.c., oltre che per infondatezza nel merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui aveva impropriamente affermato la legittimazione dell’ex amministratore; ha invece confermato il dispositivo perché conforme a diritto. In sintesi, ha affermato che la cancellazione della società ne aveva determinato l’estinzione, con successione dei soci nei rapporti e nella legittimazione processuale, e che il controllo dell’Ufficio sui presupposti del rimborso IVA restava possibile nonostante il condono tombale, che non incide sui crediti tributari del contribuente. Ha inoltre escluso sia il vizio di motivazione apparente sia quello di omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all’ulteriore importo dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società; i rapporti residui si trasferiscono ai soci, che succedono anche nella legittimazione processuale. Non permane legittimazione in capo all’ente estinto né, di regola, al liquidatore per pretese attinenti al debito sociale.

  • art. 2298 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione del solo ultimo rappresentante della società estinta alla ricezione degli atti; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 2486 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della rappresentanza della società estinta; il motivo è respinto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 382 c.p.c.

    In presenza di un vizio insanabile originario del processo per estinzione della parte e difetto di capacità processuale, può discendersi all’annullamento senza rinvio; la Corte richiama tale principio nel quadro giurisprudenziale, ma nel caso concreto non lo applica in senso demolitorio.

  • art. 110 c.p.c.

    Alla morte della persona fisica o, per analogia processuale, all’estinzione della società, i successori subentrano nella legittimazione processuale della parte originaria.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel precedente della stessa vicenda per la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci successori.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel precedente della stessa vicenda per il rinvio al giudice di primo grado al fine di integrare il contraddittorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione non consenta di comprendere il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, pur implicitamente, abbia comunque deciso sulla questione ritenendo giustificato il diniego impugnato.

  • art. 9 L. n. 289/2002

    Il condono tombale non impedisce all’Amministrazione di controllare i crediti tributari esposti dal contribuente e non incide di per sé sul diritto al rimborso, se fondato.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato per censurare la motivazione del diniego, ma la Corte esclude la fondatezza della doglianza processuale.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare il diniego; la Corte non ravvisa la dedotta nullità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’onere probatorio sul rimborso; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa il vizio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e comporta il trasferimento ai soci dei rapporti pendenti, con subentro dei medesimi anche nella legittimazione processuale della società estinta.
  • Nei giudizi relativi a debiti o crediti sociali di una società estinta, il processo deve proseguire nei confronti dei soci successori; non permane invece una legittimazione processuale autonoma in capo alla società estinta.
  • Il liquidatore non è successore processuale dell’ente estinto e non può essere destinatario della pretesa relativa al debito sociale, salvo distinta azione risarcitoria per sua responsabilità.
  • In materia tributaria, il condono tombale non estingue né comprime automaticamente i crediti del contribuente verso il Fisco: l’Amministrazione può sempre verificare i presupposti del rimborso richiesto.
  • L’adesione a una definizione agevolata per determinati debiti tributari non impedisce l’esame delle domande di rimborso fondate su crediti sorti nel medesimo periodo d’imposta.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il ragionamento decisorio; non basta una motivazione sintetica se il fondamento della decisione è comunque intelligibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata, pur senza affrontare analiticamente ogni profilo dedotto, contenga una statuizione incompatibile con la tesi del ricorrente e quindi implicitamente la respinga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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