Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da istanze con cui una società aveva chiesto gli interessi legali sui rimborsi di crediti IVA relativi agli anni 1994 e 1995, ottenendo rimborsi solo parziali e successivi dinieghi espressi per la parte residua. Tali dinieghi non erano stati utilmente coltivati con il corretto deposito dei ricorsi e, secondo i giudici di merito, erano divenuti definitivi e inoppugnabili. Successivamente erano state presentate nuove istanze per gli stessi crediti, sulle quali si era formato silenzio-rifiuto; il socio unico della società cancellata aveva impugnato la decisione di appello sostenendo che le nuove istanze fossero autonome e diverse dalle precedenti, che non vi fosse giudicato formale sul diritto agli interessi e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare le nuove domande, nonché di motivare sul diritto agli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha confermato che, una volta divenuto definitivo il diniego espresso al rimborso degli interessi, non è possibile presentare una nuova istanza identica per ottenere il riesame della medesima pretesa, salvo il diverso ambito dell’autotutela. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
È richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti in relazione a violazione di legge e vizio di motivazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta assenza di giudicato formale sulle nuove istanze.
artt. 22, 25, 26 e 27 d.lgs. n. 546 del 1992
Norme sul processo tributario richiamate per contestare o giustificare l’inammissibilità e la disciplina della proposizione dei ricorsi avverso atti di diniego e silenzio-rifiuto.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per affermare l’impugnabilità del provvedimento di rimborso parziale come rigetto implicito per la parte non corrisposta e la necessità di impugnarlo nei termini.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di motivazione della sentenza di merito.
art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente quale base del preteso diritto agli interessi sulle somme rimborsate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 53 Cost.
Richiamato in motivazione per sottolineare che, nel sistema tributario, il diritto al rimborso serve a ristabilire la corretta imposizione in coerenza con la capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il diniego espresso di rimborso che non venga tempestivamente impugnato consolida definitivamente l’accertamento dell’Amministrazione sulla pretesa restitutoria.
- Una nuova istanza di rimborso avente lo stesso oggetto del diniego definitivo non può essere utilizzata per eludere la decadenza dall’impugnazione del primo provvedimento.
- Il provvedimento di rimborso parziale, se non accompagnato da elementi che ne evidenzino la natura interlocutoria, equivale per la parte residua a rigetto implicito ed è autonomamente impugnabile nei termini di legge.
- Il silenzio-rifiuto formatosi su una nuova istanza identica non può riaprire il riesame della fondatezza della pretesa già definitivamente respinta, salvo i limiti propri dell’autotutela.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione, pur esistente, sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; non basta la mera non condivisione della ricostruzione del giudice di merito.
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