Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da una società poi cancellata dal registro delle imprese, in cui la promissaria acquirente aveva già versato un consistente acconto e chiedeva la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento del bene, oltre al risarcimento dei danni. La conclusione del definitivo era stata ostacolata, secondo l’attrice, dalla richiesta di costi aggiuntivi e dalla sopravvenuta trascrizione di una domanda revocatoria da parte di terzi. Nel corso del giudizio la società promittente venditrice aveva inoltre alienato il bene a un terzo ed era stata poi cancellata, con conseguente interruzione e riassunzione nei confronti degli ex soci. In primo grado le domande erano state rigettate; in appello veniva confermata la decisione. Nel ricorso per cassazione la promissaria acquirente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse già deciso sulla legittimazione passiva degli ex soci e che, quindi, senza appello incidentale, la questione fosse coperta da giudicato interno; 2) nullità per omessa applicazione dell’art. 111 c.p.c., assumendo che la vendita a terzi del bene nel corso del processo avesse trasferito il diritto controverso e reso i successivi soci/soggetti convenuti mere controparti processuali del terzo acquirente; 3) violazione dell’art. 2495 c.c. e nullità in relazione all’art. 110 c.p.c., contestando che la successione degli ex soci fosse limitata ai soli debiti pecuniari o subordinata all’avvenuta percezione di somme in liquidazione, e prospettando anche questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevolezza della norma se interpretata in modo restrittivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha chiarito che non vi era giudicato interno sulla titolarità passiva sostanziale, perché il primo giudice aveva trattato solo la legittimazione processuale conseguente all’estinzione della società; ha escluso che, a seguito della vendita del bene a terzi, si fosse verificata una successione nel diritto controverso in favore dell’acquirente, poiché nell’azione ex art. 2932 c.c. il diritto controverso coincide con l’obbligazione personale di trasferire il bene, non con il bene in sé; ha però ritenuto errata la sentenza d’appello nella parte in cui limitava la successione degli ex soci della società estinta ai soli debiti pecuniari o alla sola ipotesi di somme riscosse in liquidazione. La Corte ha affermato che, in caso di cancellazione della società nel corso del giudizio, gli ex soci succedono anche nelle obbligazioni di facere ancora pendenti, tra cui l’obbligo di concludere il definitivo nascente dal preliminare di vendita immobiliare, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto somme di liquidazione o non siano divenuti proprietari del bene. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’azione di esecuzione in forma specifica riguarda l’obbligo personale di concludere il contratto definitivo e consente la pronuncia costitutiva di trasferimento del bene promesso.
La cancellazione della società determina il trasferimento agli ex soci dei rapporti obbligatori non definiti; la limitazione della responsabilità alle somme riscosse in liquidazione opera per i debiti pecuniari, ma non esclude il subentro nelle obbligazioni di facere ancora pendenti.
L’estinzione della società in corso di causa comporta successione nel processo dei soci, che subentrano alla parte estinta ai fini della prosecuzione del giudizio.
La successione nel diritto controverso per atto tra vivi richiede il trasferimento del diritto oggetto della lite; la mera alienazione del bene controverso non comporta automaticamente il subentro del terzo nell’obbligo contrattuale assunto dal promittente venditore.
Il giudicato interno si forma solo su capi effettivamente decisi; qui non si è formato sul profilo della titolarità passiva sostanziale degli ex soci.
Le eccezioni o questioni non decise espressamente in primo grado possono essere riproposte in appello senza necessità di appello incidentale, se non risultano coperte da giudicato.
art. 345, secondo comma, c.p.c.
L’eccezione di merito non esaminata in primo grado può essere riproposta; il mancato richiamo in appello la rende irrilevante solo se rimessa alla sola iniziativa di parte.
L’estinzione della parte in corso di giudizio produce un evento interruttivo con successiva riassunzione nei confronti dei successori.
art. 2652, primo comma, n. 2, c.c.
La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ha efficacia prenotativa e rende inopponibili gli atti trascritti successivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 2932 c.c. il diritto controverso non coincide con la proprietà del bene promesso, ma con l’obbligazione di trasferirlo mediante il contratto definitivo; perciò la vendita del bene a un terzo non fa subentrare automaticamente l’acquirente nell’obbligo contrattuale, salvo specifica cessione della posizione derivante dal preliminare.
- La cancellazione volontaria della società promittente venditrice in corso di causa non estingue gli obblighi di facere ancora pendenti: gli ex soci subentrano nella posizione sostanziale della società estinta e possono essere convenuti o proseguire il giudizio quale prosecuzione della stessa relazione sostanziale.
- La responsabilità/successione degli ex soci ex art. 2495 c.c. non è limitata ai soli debiti di somma; per le obbligazioni non pecuniarie ancora inadempiute la successione opera indipendentemente dall’effettiva percezione di attivo in sede di liquidazione.
- Nel processo civile, il giudicato interno e la necessità di appello incidentale dipendono dal fatto che una questione sia stata effettivamente decisa, espressamente o implicitamente; se una questione non è stata affrontata dal primo giudice, la sua riproposizione in appello è sufficiente.
- La trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2652 c.c. svolge funzione prenotativa e rende opponibili all’attore le alienazioni successive, preservando la possibilità pratica di conseguire la sentenza costitutiva anche in presenza di trasferimenti a terzi successivi alla domanda.
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