Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria di un immobile contro l'architetto incaricato della direzione lavori, assumendo che l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione fosse stato eseguito in modo non conforme al capitolato e avesse causato danni. In appello la domanda fu respinta, perché il giudice di merito ritenne accertato in fatto che il direttore dei lavori fosse stato di fatto estromesso dalla direzione dell'opera nella fase finale, con conseguente esclusione della sua responsabilità per i vizi e le difformità. Il successivo ricorso per cassazione fu rigettato con ordinanza n. 3705/2022. Con il presente ricorso per revocazione, la ricorrente ha dedotto un asserito errore di fatto della precedente ordinanza, sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe introdotto un elemento non presente negli atti e mai allegato dalle parti, cioè il 'recesso' dal rapporto d'opera professionale, mentre la censura originaria riguardava invece la pretesa estromissione del professionista e il relativo onere di vigilanza. Ha quindi sostenuto che tale errore avrebbe impedito l'esame dei primi due motivi del precedente ricorso per cassazione, fondati sulla violazione degli artt. 2226, 2230 e 1669 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., perché miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione giuridica e la ricostruzione del tema decidendum compiute nell'ordinanza precedente. La Corte ha chiarito che l'ordinanza n. 3705/2022 non aveva inventato un fatto nuovo, ma aveva qualificato giuridicamente come recesso dal rapporto d'opera professionale la situazione di estromissione di fatto del direttore dei lavori accertata dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che il recesso del cliente può desumersi anche da comportamenti concludenti. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi e nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per contestare errori di giudizio o di valutazione giuridica.
L'errore revocatorio deve essere un errore meramente percettivo, risultante dal contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, e non può consistere nella critica alla valutazione dei motivi di ricorso o degli atti processuali.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi originari di cassazione, in relazione al contratto d'opera professionale e alla responsabilità del professionista.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi originari di cassazione, in relazione alla disciplina delle difformità e dei vizi dell'opera.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi originari di cassazione, in tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili.
Il recesso del cliente dal contratto d'opera professionale può desumersi anche da manifestazioni tacite o da fatti concludenti, senza necessità di forme solenni.
art. 375, comma 2, 2-ter, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione ratione temporis del rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto interno al giudizio di legittimità, immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, e decisivo per la decisione.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri a contestare la valutazione dei motivi di ricorso, l'interpretazione degli atti o la qualificazione giuridica dei fatti compiuta dalla Corte.
- Il fatto processuale deve essere stato positivamente rappresentato o escluso nella decisione impugnata: se la censura richiede indagini ermeneutiche, argomentazioni induttive o una nuova valutazione del thema decidendum, la revocazione è inammissibile.
- Nel contratto d'opera professionale, il recesso del cliente può risultare anche da comportamenti concludenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, senza necessità di una dichiarazione espressa o di forme solenni.
- Se il giudice di merito accerta che il professionista è stato di fatto estromesso dalla direzione dell'opera o esautorato dal proprio ruolo, tale accertamento può sorreggere, in diritto, l'esclusione della responsabilità per i vizi o le difformità derivanti dalla gestione successiva dell'opera da parte del committente.
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