Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della maggiore ritenuta applicata sulle somme erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale (Fondo COMIT) a favore di un ex dipendente della Banca Commerciale Italiana. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda ritenendo provato l'onere sostenuto e, quindi, il diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo ratione temporis vigente), sostenendo che: a) la franchigia del 4% prevista per taluni contributi previdenziali obbligatori non fosse applicabile ai contributi del fondo, poiché solo i contributi imposti dalla legge beneficiano dell'esenzione; b) la previdenza complementare avesse natura facoltativa e, dunque, le prestazioni dovessero concorrere integralmente alla formazione del reddito senza franchigia o detrazione, indipendentemente dal fatto che i versamenti fossero stati materialmente eseguiti dal lavoratore o dal datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale in favore dell'ex dipendente, a definizione del trattamento pensionistico integrativo (c.d. zainetto), costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e va assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile è costituita dall'intera somma erogata dal fondo, senza possibilità di sottrarre i contributi versati, perché l'esclusione dalla formazione del reddito riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dalla ricorrente come norma applicabile ratione temporis; la Corte, in coerenza con il proprio orientamento, ne valorizza il coordinamento con la disciplina delle prestazioni da previdenza complementare ai fini della tassazione del relativo capitale.
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Sono esclusi dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi facoltativi versati a fondi complementari non godono di tale esenzione e concorrono integralmente alla base imponibile.
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La prestazione in capitale erogata dal fondo ha la stessa categoria reddituale della pensione integrativa sostituita, con conseguente applicazione del medesimo regime fiscale.
Indicata per la trattazione camerale del ricorso.
Indicata quale norma procedurale che disciplina la definizione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale a definizione del trattamento pensionistico integrativo conserva la medesima categoria reddituale della pensione integrativa sostituita e segue il relativo regime fiscale.
- Ai fini dell'IRPEF, l'esclusione dalla base imponibile riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in adempimento di un obbligo di legge; i versamenti a fondi pensione complementari di natura facoltativa concorrono invece integralmente alla formazione del reddito.
- Quando la previdenza complementare trova titolo in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non in una previsione legale, la relativa prestazione non può beneficiare delle agevolazioni previste per i contributi obbligatori, neppure se il fondo sia soggetto a vigilanza pubblica.
- Se la questione di diritto è già coperta da orientamento consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- rami
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