Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della maggiore ritenuta applicata sulle somme erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale (Fondo COMIT) a favore di un ex dipendente della Banca Commerciale Italiana. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda ritenendo provato l'onere sostenuto e, quindi, il diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo ratione temporis vigente), sostenendo che: a) la franchigia del 4% prevista per taluni contributi previdenziali obbligatori non fosse applicabile ai contributi del fondo, poiché solo i contributi imposti dalla legge beneficiano dell'esenzione; b) la previdenza complementare avesse natura facoltativa e, dunque, le prestazioni dovessero concorrere integralmente alla formazione del reddito senza franchigia o detrazione, indipendentemente dal fatto che i versamenti fossero stati materialmente eseguiti dal lavoratore o dal datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale in favore dell'ex dipendente, a definizione del trattamento pensionistico integrativo (c.d. zainetto), costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e va assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile è costituita dall'intera somma erogata dal fondo, senza possibilità di sottrarre i contributi versati, perché l'esclusione dalla formazione del reddito riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale a definizione del trattamento pensionistico integrativo conserva la medesima categoria reddituale della pensione integrativa sostituita e segue il relativo regime fiscale.
  • Ai fini dell'IRPEF, l'esclusione dalla base imponibile riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in adempimento di un obbligo di legge; i versamenti a fondi pensione complementari di natura facoltativa concorrono invece integralmente alla formazione del reddito.
  • Quando la previdenza complementare trova titolo in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non in una previsione legale, la relativa prestazione non può beneficiare delle agevolazioni previste per i contributi obbligatori, neppure se il fondo sia soggetto a vigilanza pubblica.
  • Se la questione di diritto è già coperta da orientamento consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.