Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società che aveva costruito e venduto un fabbricato con annessa strada privata è stata convenuta in giudizio dagli acquirenti, i quali hanno lamentato che, in occasione di forti piogge, le acque meteoriche provenienti dalla strada privata avevano invaso il piano interrato dell'immobile, danneggiando gravemente beni mobili ivi custoditi. In primo grado il tribunale, dopo CTU, aveva condannato la società al risarcimento del danno relativo ai beni mobili, rigettando le domande nei confronti della terza chiamata e rilevando che la società aveva già eseguito parte delle opere necessarie a eliminare i vizi della strada. In appello la corte territoriale, su gravame della società e degli attori, ha ridotto il danno liquidato per i beni mobili e ha condannato la società ad eseguire a propria cura e spese le ulteriori opere di regimentazione delle acque individuate dal CTU di secondo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, contestando l'attendibilità delle conclusioni del CTU e sostenendo di aver già eseguito i lavori necessari; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe pronunciato ultra/extra petita e ammesso una nuova domanda o nuova prova in appello aderendo alle indicazioni del consulente tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, in una controversia risarcitoria contro il venditore-costruttore ex artt. 1669 e 2058 c.c., il giudice di merito può condannare il responsabile all'eliminazione diretta dei vizi costruttivi o alle opere necessarie per il ripristino del normale godimento e della funzionalità dell'immobile. Ha inoltre chiarito che la valutazione sull'adeguatezza tecnica delle opere individuate dal CTU appartiene al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per censurare la pretesa inattendibilità della consulenza o per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel regime applicabile ratione temporis, se la procura non era rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, doveva essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
Indicato come norma di diritto intertemporale per stabilire il regime processuale applicabile.
Fondamento della responsabilità del venditore-costruttore per gravi difetti dell'opera.
Consente la condanna al risarcimento in forma specifica, mediante eliminazione dei difetti o ripristino del bene.
Non è violato quando il giudice d'appello condanna all'esecuzione di opere necessarie alla rimozione dei vizi, se ciò è coerente con la domanda di ripristino proposta.
Non è violato dalla diversa individuazione in appello delle opere necessarie al ripristino, se si resta nell'ambito della domanda originaria e della prova già acquisita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione di elementi istruttori o delle conclusioni del CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle azioni contro il venditore-costruttore per gravi difetti dell'opera, il risarcimento può essere attuato anche mediante condanna all'eliminazione diretta dei vizi o all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della funzionalità del bene.
- La scelta delle specifiche opere idonee a eliminare i difetti costruttivi è rimessa al giudice di merito, che può avvalersi della CTU; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione tecnica delle risultanze peritali se la decisione è congruamente motivata.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata adesione del giudice a singole risultanze istruttorie o a una diversa lettura tecnica delle prove.
- Non integra violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. la condanna in appello a opere ripristinatorie diverse o più specifiche rispetto a quelle indicate in primo grado, quando tali opere costituiscano l'attuazione della domanda originaria e siano giustificate dalla prova acquisita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15764/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →