Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario equa riparazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001, proposto da due appartenenti alla Guardia di Finanza per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'indennità di missione. La Corte d'Appello, con decreto monocratico, aveva liquidato l'indennizzo in loro favore. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propose opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. In sede di fissazione dell'udienza camerale, la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto risultò tardiva rispetto al termine assegnato; la Corte d'Appello concesse allora un termine perentorio per rinnovare la notifica, ma il Ministero non vi provvide. Nonostante ciò, la Corte d'Appello dichiarò la contumacia degli opposti e accolse comunque l'opposizione, riducendo l'indennizzo. Il ricorrente per cassazione dedusse violazione degli artt. 101, 291, 307 e 737 c.p.c., sostenendo che la mancata rinnovazione della notifica entro il termine perentorio avrebbe dovuto condurre all'improcedibilità/estinzione dell'opposizione, con conseguente definitività del decreto monocratico favorevole, e che il decreto impugnato era nullo per difetto di contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la notifica dell'atto introduttivo eseguita oltre il termine fissato per l'udienza è nulla; se il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e tale rinnovazione non avviene, l'opposizione diventa improcedibile e il processo si estingue ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. La dichiarazione di contumacia della parte opposta, basata sulla notifica originaria invalida, non sana il vizio. Perciò il decreto della Corte d'Appello che aveva accolto l'opposizione è stato cassato senza rinvio nei confronti del ricorrente, con conseguente definitività del precedente decreto monocratico che gli aveva riconosciuto l'indennizzo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso ex art. 2 L. n. 89/2001
base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto
opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001
l'opposizione al decreto di equa riparazione si introduce con ricorso ed è soggetta al rito camerale
il decreto è nullo se pronunciato senza contraddittorio integro
in caso di nullità della notifica dell'atto introduttivo il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; la sua inosservanza comporta improcedibilità/estinzione
l'omessa rinnovazione della notifica entro il termine perentorio integra una causa di estinzione immediata del processo
il procedimento di opposizione si svolge nelle forme del procedimento camerale
richiamato per distinguere il termine ordinatorio di notifica originario dal termine perentorio assegnato successivamente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità processuale denunciabile in cassazione
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione contro il decreto di equa riparazione, la notifica dell'atto introduttivo eseguita oltre il termine fissato dal giudice è nulla se quel termine è posto a tutela del diritto di difesa della parte opposta.
- Se il giudice assegna, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nulla dell'atto introduttivo e la parte onerata non vi provvede, il processo si estingue e l'opposizione diventa improcedibile.
- La mancata rinnovazione della notifica non può essere superata dalla mera dichiarazione di contumacia della parte destinataria dell'atto, quando il contraddittorio non sia stato validamente instaurato.
- Nel rito camerale di opposizione ex L. n. 89/2001, l'assegnazione del termine per la notificazione in rinnovazione mira a salvaguardare il contraddittorio, mentre la sua inosservanza comporta la perdita della possibilità di ottenere una decisione sul merito dell'opposizione.
- La cassazione senza rinvio è la conseguenza appropriata quando la decisione impugnata è fondata su un'opposizione processualmente improcedibile e il decreto originario deve restare definitivo.
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