Cassazione Civile, Ordinanza n. 12216/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’esecuzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata svolto per diversi mesi da una società cooperativa in favore di una azienda sanitaria locale. In primo grado l’ente sanitario aveva chiesto di accertare di non dovere una ulteriore somma rispetto a quella già corrisposta, mentre la cooperativa aveva chiesto il pagamento del residuo per le prestazioni rese, ottenendo condanna dell’ente all’esito di consulenza tecnica. In appello l’azienda sanitaria ha sostenuto che il rapporto fosse nullo o inefficace per mancanza di contratto scritto e per il divieto di rinnovo tacito/proroga automatica dei contratti pubblici; la corte territoriale ha accolto tale tesi e ha negato ogni ulteriore compenso, ritenendo insussistente un valido titolo contrattuale per il periodo gennaio-settembre 2008. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno, assumendo che due sentenze del giudice del lavoro, rese in cause promosse da lavoratrici, avrebbero già accertato l’esistenza del contratto tra le parti e la sua cessazione al 30 settembre 2008; 2) violazione delle regole sul contraddittorio, sui limiti delle eccezioni in appello e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la nullità sarebbe stata rilevata/considerata oltre i limiti processuali; 3) violazione delle norme sull’interpretazione e validità del contratto, sostenendo che il rapporto fosse comunque stato perfezionato per iscritto o, in subordine, per facta concludentia; 4) violazione delle norme sulla proroga tecnica e di clausole contrattuali/capitolato, deducendo che le prestazioni rese integrassero una proroga necessaria del servizio in attesa del nuovo aggiudicatario e che la stessa amministrazione avesse riconosciuto la proroga del servizio con propri atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della cooperativa. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché il giudicato esterno non era stato riprodotto in modo autosufficiente e, per come riportato, non dimostrava affatto una statuizione autonoma sulla validità del contratto tra le parti. Ha respinto il secondo motivo affermando che il giudice d’appello poteva rilevare d’ufficio la nullità del contratto, convertendo la domanda di nullità tardivamente proposta in eccezione rilevabile anche in appello, senza violare il contraddittorio né il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la questione era già stata introdotta con l’appello principale dell’ente. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, osservando che per gli appalti affidati da una amministrazione aggiudicatrice è necessaria la forma scritta e il rispetto delle regole di evidenza pubblica, sicché la mancanza di tali requisiti determina la nullità del contratto e impedisce di riconoscere un valido rapporto fondato su meri comportamenti concludenti; ha inoltre ritenuto generica e non autosufficiente la censura sulla proroga tecnica, rilevando comunque che la precedente proroga era già scaduta al 31 dicembre 2007. È rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’azienda sanitaria, incentrato sul difetto di giurisdizione. La cooperativa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato in tema di giudicato esterno, ma la Corte ha escluso che le sentenze invocate dimostrassero una statuizione autonoma sulla validità del contratto tra le parti
evocato dalla ricorrente a sostegno dell’esistenza del rapporto contrattuale; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli perché il giudicato richiamato non era sufficiente
la nullità rilevabile d’ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti
la domanda di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ma il giudice può convertirla in eccezione di nullità rilevabile d’ufficio in presenza dei presupposti
richiamato dalla ricorrente sul principio della domanda; la Corte ha escluso la violazione
richiamato dalla ricorrente sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione
richiamato insieme alle norme sull’interpretazione del contratto; non consente di superare la mancanza dei requisiti di validità del contratto pubblico
la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio
art. 97 Cost.
evocato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare la validità di un affidamento privo dei requisiti del contratto pubblico
richiamata dalla Corte d’appello per affermare che la proroga del contratto non poteva superare il limite di sei mesi
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016
richiamato dalla ricorrente in tema di proroga tecnica; la censura è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto
invocato nel ricorso incidentale per sostenere il divieto di rinnovo tacito dei contratti della PA
richiamato quale norma sostitutiva dell’art. 6, comma 19, l. 537/1993
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, d.lgs. 104/2010
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
qualifica la azienda sanitaria come ente pubblico economico, senza escluderne la soggezione alle regole del codice dei contratti pubblici
d.lgs. 163/2006
ratione temporis applicabile per la scelta del contraente e la forma del contratto pubblico
la violazione delle norme imperative su evidenza pubblica e forma scritta comporta la nullità del contratto
invocato per gli interessi sulle somme dovute; la relativa domanda è stata assorbita dalla nullità del contratto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che invoca un giudicato esterno deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre il contenuto rilevante della decisione invocata e dimostrare che essa contenga una statuizione autonoma sulla questione dedotta, non essendo sufficiente il richiamo a estratti o al solo dispositivo.
- La nullità di un contratto pubblico per difetto dei requisiti di forma o di evidenza pubblica può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, e una domanda di nullità formulata tardivamente può essere trattata come eccezione rilevabile officiosamente, purché la questione sia sottoposta al contraddittorio delle parti.
- Nei contratti di appalto stipulati da amministrazioni aggiudicatrici, la mancanza della forma scritta e/o del corretto procedimento di selezione del contraente comporta la nullità del rapporto per violazione di norme imperative; in tale ipotesi non è configurabile un valido contratto per facta concludentia.
- La proroga o prosecuzione del servizio pubblico in attesa della nuova gara è consentita solo entro i limiti normativi e contrattuali applicabili; una volta scaduta la proroga espressamente disposta, non può pretendersi un compenso ulteriore fondato su un rinnovo tacito o su un rapporto contrattuale non validamente formato.
- La censura che si fonda su una clausola contrattuale o su un capitolato deve essere specificamente dedotta e localizzata nel giudizio di merito; in cassazione non è sufficiente una prospettazione generica della clausola asseritamente ignorata.
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