Cassazione Civile, Ordinanza n. 10223/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società esercente attività di fabbricazione e commercio di gioielli un avviso di accertamento IRAP e IVA per l'anno 2013, recuperando a tassazione la quota di ammortamento di beni strumentali dedotta dalla società. La ripresa si fondava sugli esiti di una verifica della Guardia di Finanza, secondo cui la società si sarebbe avvalsa di fatture emesse da una diversa società per operazioni di vendita di macchinari e attrezzature per la lavorazione dell'oro ritenute inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso dei contribuenti, mentre la CTR aveva accolto l'appello, annullando l'atto: aveva ritenuto che il giudizio non dovesse essere sospeso per la pendenza di altro contenzioso relativo all'anno 2005; aveva escluso che l'Ufficio avesse provato la fittizietà dell'interposizione della società fatturante; e aveva valorizzato il fatto che i pagamenti risultassero tracciati e che il legale rappresentante fosse stato prosciolto per prescrizione in sede penale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla pregiudizialità/sospensione e sui limiti del giudizio tributario, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto esaminare il merito di operazioni già oggetto di diverso processo e avrebbe dovuto sospendere il giudizio; (2) violazione dell'art. 157 c.p.; (3) violazione delle norme su motivazione dell'accertamento, contestando il rilievo dato al proscioglimento penale e l'asserito recepimento acritico del p.v.c.; (4) violazione delle norme sulla prova delle operazioni inesistenti e dell'onere della prova, deducendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere insussistente la prova dell'inesistenza dell'operazione e nel valorizzare fatture e pagamenti tracciabili; (5) nullità per omessa pronuncia, per non aver esaminato alcune difese dell'Ufficio sulla congruità dei corrispettivi, sull'effettivo acquisto e montaggio dei macchinari e sull'assenza di un procedimento penale ex art. 640-bis c.p.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quarto motivo di ricorso e ha respinto gli altri quattro. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la CTR aveva deciso nel merito una controversia concernente operazioni fatturate che potevano presentare sia profili di inesistenza soggettiva sia di parziale inesistenza oggettiva (sovrafatturazione), ma aveva omesso i necessari accertamenti specifici su tali profili. In particolare, i giudici di merito avevano errato nel ritenere decisiva la presenza di pagamenti tracciabili e nell'assumere che l'effettivo acquisto e montaggio dei macchinari escludesse l'inesistenza dell'operazione, senza verificare se la società fatturante fosse mera interposta e se le fatture avessero gonfiato i costi rispetto al reale prezzo di acquisto. È stato invece confermato che non vi era vizio di omessa pronuncia sulle difese dell'Ufficio, perché la CTR aveva comunque espresso una decisione incompatibile con la tesi erariale; ed è stata ritenuta corretta la mancata sospensione, trattandosi al più di sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. e non necessaria.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
il suo ambito applicativo coincide con quello dell'art. 295 c.p.c. nel processo tributario.
la sospensione necessaria opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se la causa pregiudicante è già definita in primo e secondo grado, non si applica la sospensione necessaria.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
nel processo tributario può operare come sospensione facoltativa quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione al processo tributario delle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 337 c.p.c.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma sui vizi degli atti impugnabili.
richiamato nel motivo di ricorso connesso alla pretesa impositiva, senza autonoma specificazione della Corte.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma senza accoglimento della censura.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base della rettifica fiscale in tema di imposte dirette e del riparto dell'onere probatorio sulle operazioni inesistenti.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo/terzo motivo in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
norma posta a base della rettifica IVA e del riparto dell'onere probatorio sulle operazioni inesistenti.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel secondo/terzo motivo in relazione all'avviso di accertamento IVA.
l'Ufficio, una volta allegati elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, deve assolvere l'onere probatorio che gli compete; poi grava sul contribuente la prova dell'effettività dell'operazione fatturata.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
la fattura, se regolare nei requisiti di forma e contenuto, è idonea a rappresentare un costo e fa presumere la veridicità di quanto in essa indicato, salvo prova contraria.
Direttiva 2006/112/CE, art. 226
richiamata come conferma dei requisiti informativi della fattura in materia IVA.
art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993
richiamato per distinguere la disciplina dei costi da reato e quella dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012
ha riscritto la disciplina dei costi da reato, limitando l'indeducibilità ai costi di beni o servizi direttamente utilizzati per delitti non colposi per i quali sia stata esercitata l'azione penale.
legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile sulla domanda o eccezione; non ricorre se la domanda è stata implicitamente respinta perché incompatibile con la decisione adottata.
richiamato nelle difese dell'Ufficio come reato che, secondo la CTR, non risultava oggetto di procedimento penale iniziato.
Massime di principio
- In tema di processo tributario, la sospensione necessaria per pregiudizialità presuppone che la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se essa è già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più valutare una sospensione facoltativa, ma non è tenuto a sospendere il processo.
- Nel giudizio tributario il giudice può esaminare la legittimità dell'atto impugnato anche se questioni analoghe sono oggetto di altro contenzioso, purché resti nei limiti della domanda relativa all'atto specifico dedotto in giudizio.
- Per le operazioni fatturate, la fattura regolare costituisce titolo idoneo a fondare la detrazione IVA o la deduzione del costo, ma quando l'Ufficio alleghi l'inesistenza dell'operazione deve fornire elementi probatori idonei a sostenerla; solo dopo tale allegazione il contribuente deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione.
- La prova dell'effettività dell'operazione non può essere tratta dalla sola esibizione della fattura, dalla regolarità formale della contabilità o dall'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, poiché tali elementi possono essere coerenti anche con operazioni fittizie.
- In presenza di fatturazioni che possano celare una interposizione soggettiva o una sovrafatturazione, il giudice di merito deve distinguere tra inesistenza soggettiva e parziale inesistenza oggettiva e verificare separatamente le conseguenze fiscali su IVA e imposte dirette.
- Quando un'operazione sia solo soggettivamente inesistente, l'IVA è indetraibile e il costo non è deducibile se l'esborso non è inerente alla concreta attività economica; diversamente, per le imposte dirette restano deducibili i costi riferibili ad operazioni realmente effettuate, nei limiti dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice, pur senza esaminare espressamente ogni deduzione di parte, decide in modo logicamente incompatibile con la pretesa che si assume trascurata.
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