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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07053/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Due contribuenti hanno impugnato davanti al giudice tributario alcune cartelle di pagamento emesse per il recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione a una compravendita immobiliare. Nel giudizio di merito la CTR ha ritenuto legittima la notifica diretta delle cartelle a mezzo posta, irrilevante la mancata sottoscrizione delle cartelle e provata, in appello, la notifica degli avvisi presupposti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) la violazione delle regole sul deposito documentale nel processo tributario, perché la prova della notifica degli avvisi presupposti era stata prodotta dall’agente della riscossione oltre il termine dilatorio di venti giorni prima dell’udienza; (2) la violazione delle norme che regolano l’iscrizione a ruolo e la riscossione, sostenendo che non poteva considerarsi legittima la cartella in assenza di prova della notifica dell’atto presupposto; (3) la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per asserita illegittimità della notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione tramite posta; (4) la violazione delle norme sulla sottoscrizione e validità dell’atto, per la mancata firma delle cartelle. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, perché i documenti prodotti in appello per provare la notifica degli avvisi presupposti erano stati depositati tardivamente e quindi non potevano essere valutati; conseguentemente è rimasta non dimostrata la notifica degli atti prodromici alle cartelle, con invalidità delle cartelle consequenziali.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza

    nel processo tributario i documenti possono essere prodotti anche in appello, ma entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza; il termine è perentorio e la produzione tardiva è inutilizzabile.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma nel rispetto dei limiti temporali e formali del processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    rinvia alle norme del giudizio di primo grado, rendendo applicabile il termine di cui all’art. 32 anche al grado di appello tributario.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per le formalità di deposito documentale nel processo tributario.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il contribuente può impugnare solo l’atto consequenziale per far valere il vizio di notifica dell’atto presupposto, oppure cumulativamente anche quest’ultimo.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel terzo motivo; la Corte non lo ha esaminato nel merito perché il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel secondo motivo come norma relativa alla riscossione a titolo definitivo e agli atti presupposti.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non si pronuncia espressamente sul suo contenuto, ma lo considera nell’ambito della censura sulla necessità della notifica dell’atto presupposto.

  • art. 32 Cost.

    non citato nel testo fornito.

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, compressi dalla produzione tardiva dei documenti.

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla dedotta invalidità delle cartelle per mancanza di sottoscrizione, motivo assorbito.

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato nel quarto motivo sulla nullità/inesistenza delle cartelle non sottoscritte, motivo assorbito.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro di impugnazione per i motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro di impugnazione per la censura processuale sulla tardiva produzione documentale.

  • art. 149 c.p.c.

    menzionato solo per la notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 2967 c.c.

    nel testo sembra un refuso per art. 2697 c.c.; è evocato dai ricorrenti per contestare la prova della notifica, ma la Corte valorizza soprattutto la tardività del deposito documentale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ma deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza; il deposito tardivo rende la documentazione inutilizzabile ai fini della decisione.
  • Quando la pretesa tributaria si fonda su una sequenza di atti presupposti e consequenziali, la mancata prova della notifica dell’atto presupposto determina l’invalidità della cartella consequenziale.
  • Il contribuente può limitare l’impugnazione alla sola cartella per far valere il vizio di notifica dell’atto presupposto, senza onere di contestare anche il merito o altri profili dell’atto originario.
  • Se la prova della notifica dell’atto presupposto non è validamente acquisita al processo, la cartella di pagamento resta priva del necessario supporto procedimentale e deve essere annullata.
  • Quando, cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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