Cassazione Civile, Ordinanza n. 22490/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di costi e IVA detratta in relazione a fatture emesse da un'impresa individuale ritenuta dall'Ufficio priva di effettiva operatività e riferita a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso; in appello l'Ufficio era rimasto soccombente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto non provata dall'Amministrazione la consapevolezza della contribuente circa la condotta dell'emittente, valorizzando pagamenti eseguiti, una relazione tecnica sul lavoro svolto da remoto e l'assenza di prova di collegamenti tra prelevamenti e attività contestata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria/perplessa ex art. 360, n. 4 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione delle norme su IVA, accertamento delle imposte sui redditi e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, dando rilievo alla sola regolarità formale di scritture e pagamenti e omettendo di valutare unitariamente gli indizi offerti dall'Ufficio, tra cui prelievi in contanti dell'emittente in corrispondenza degli incassi, assenza di dipendenti, di struttura operativa, di dichiarazioni fiscali e di significativi costi o investimenti, nonché genericità della documentazione prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione meramente apparente perché l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito era comunque percepibile, pur potendosi discutere della sua correttezza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non ha applicato correttamente i principi in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; tali indizi vanno valutati complessivamente e non in modo frammentario; la regolarità formale dei pagamenti o delle scritture non è di per sé sufficiente a superare la prova dell'inesistenza dell'operazione; una volta accertata l'oggettiva inesistenza, non è richiesto all'Amministrazione di provare la mala fede del cessionario. In conseguenza, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e costituzionalmente sufficiente; solo l'anomalia motivazionale radicale integra nullità denunciabile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Richiamato per il requisito della motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente o mancante.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54
Norme sul processo tributario e sul contenuto della sentenza di appello, richiamate a sostegno del vizio motivazionale dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto col secondo motivo.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 21, 54 e 55
Richiamati in tema di IVA, detrazione e accertamento delle operazioni contestate.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Richiamato come base per l'accertamento fondato anche su elementi indiziari.
Richiamato in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.
Richiamati in tema di presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza.
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Utilizzato dalla Corte per affermare che l'onere dell'Amministrazione può essere assolto anche mediante attendibili indizi.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2
Richiamato per l'accertamento IVA fondato su elementi anche indiziari.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. ricorre solo quando la sentenza sia affetta da mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili mere insufficienze o contraddittorietà della motivazione.
- Nelle controversie relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni e indizi, purché valutati nel loro complesso e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La regolarità formale delle scritture contabili, dei pagamenti o della documentazione fiscale non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia fornito un compendio indiziario serio circa la sua fittizietà.
- Quando viene accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione fatturata, non è necessario che l'Amministrazione provi anche la consapevolezza o la mala fede del cessionario/committente, poiché il contribuente è in grado di sapere se la prestazione o il bene sia stato effettivamente ricevuto.
- Il giudice di merito deve esaminare gli indizi offerti dall'Ufficio in modo unitario e non parcellizzato, verificando poi l'idoneità della prova contraria del contribuente a scalfire il quadro probatorio complessivo.
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