Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22490/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di costi e IVA detratta in relazione a fatture emesse da un'impresa individuale ritenuta dall'Ufficio priva di effettiva operatività e riferita a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso; in appello l'Ufficio era rimasto soccombente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto non provata dall'Amministrazione la consapevolezza della contribuente circa la condotta dell'emittente, valorizzando pagamenti eseguiti, una relazione tecnica sul lavoro svolto da remoto e l'assenza di prova di collegamenti tra prelevamenti e attività contestata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria/perplessa ex art. 360, n. 4 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione delle norme su IVA, accertamento delle imposte sui redditi e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, dando rilievo alla sola regolarità formale di scritture e pagamenti e omettendo di valutare unitariamente gli indizi offerti dall'Ufficio, tra cui prelievi in contanti dell'emittente in corrispondenza degli incassi, assenza di dipendenti, di struttura operativa, di dichiarazioni fiscali e di significativi costi o investimenti, nonché genericità della documentazione prodotta dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione meramente apparente perché l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito era comunque percepibile, pur potendosi discutere della sua correttezza. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non ha applicato correttamente i principi in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; tali indizi vanno valutati complessivamente e non in modo frammentario; la regolarità formale dei pagamenti o delle scritture non è di per sé sufficiente a superare la prova dell'inesistenza dell'operazione; una volta accertata l'oggettiva inesistenza, non è richiesto all'Amministrazione di provare la mala fede del cessionario. In conseguenza, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. ricorre solo quando la sentenza sia affetta da mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili mere insufficienze o contraddittorietà della motivazione.
  • Nelle controversie relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni e indizi, purché valutati nel loro complesso e dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La regolarità formale delle scritture contabili, dei pagamenti o della documentazione fiscale non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia fornito un compendio indiziario serio circa la sua fittizietà.
  • Quando viene accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione fatturata, non è necessario che l'Amministrazione provi anche la consapevolezza o la mala fede del cessionario/committente, poiché il contribuente è in grado di sapere se la prestazione o il bene sia stato effettivamente ricevuto.
  • Il giudice di merito deve esaminare gli indizi offerti dall'Ufficio in modo unitario e non parcellizzato, verificando poi l'idoneità della prova contraria del contribuente a scalfire il quadro probatorio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.