Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro un estratto di ruolo e alcune cartelle di pagamento. Deduceva di avere appreso dell'esistenza delle cartelle solo tramite documentazione ottenuta presso l'agente della riscossione e sosteneva che le notifiche fossero irregolari o addirittura inesistenti. Con il primo motivo lamentava la violazione delle norme sull'impugnabilità degli atti della riscossione e dei principi affermati dalle Sezioni Unite del 2015, assumendo che l'estratto di ruolo costituisse il primo atto utile impugnabile e che non fosse necessario dimostrare uno specifico interesse ad agire oltre alla mancata notifica rituale. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sulla prova e sulla notificazione delle cartelle, contestando che la CTR avesse correttamente valutato la documentazione prodotta e applicato le regole notificatorie. Con il terzo motivo denunciava omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che la sentenza fosse carente sia nella parte fattuale sia nella parte argomentativa, specialmente laddove aveva affermato che la notifica fosse corretta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, chiarendo che nel sistema non esiste un principio di stare decisis in senso tecnico e che il precedente delle Sezioni Unite del 2015 è stato superato dalla normativa sopravvenuta e dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Ha applicato l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto nel 2021 e poi modificato nel 2024, osservando che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è consentita solo nei casi specificamente previsti dalla legge, quando il debitore dimostri un concreto pregiudizio. Ha inoltre richiamato le Sezioni Unite del 2022, che hanno affermato l'applicabilità della norma ai processi pendenti e la necessità di dimostrare lo specifico interesse ad agire anche nel processo tributario. Il terzo motivo è stato disatteso perché la CTR aveva comunque fornito una motivazione sufficiente sulla non impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo; le ulteriori censure sulla regolarità della notifica delle cartelle sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, essendo il merito trattato solo ad abundantiam dopo la decisione pregiudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è evocato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità dell'atto della riscossione.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato nel motivo di ricorso relativo alla disciplina processuale tributaria.
è richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova da parte del giudice di merito.
è richiamato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
la Corte afferma che non esiste nel sistema una regola di stare decisis che vincoli il giudice al precedente, pur essendo il precedente delle Sezioni Unite un valore importante.
è indicato come norma che richiede un interesse concreto e attuale ad agire, necessario per radicare la lite tributaria.
è richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione, che egli assume non correttamente applicata al caso tributario.
è invocato per denunciare un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602
è richiamato dal ricorrente nel motivo sull'asserita omessa motivazione e sulla disciplina della cartella.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602
è richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione delle regole di notifica nel processo tributario.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
ha introdotto la disciplina che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo in specifici casi di pregiudizio concretamente dimostrato.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
come novellato, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo/cartella invalidamente notificati sono impugnabili solo in casi tassativi e con prova del pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
è richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi fondare l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lettera a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
è richiamato quale ipotesi di pagamento da parte di soggetti pubblici che può essere pregiudicata dall'iscrizione a ruolo.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è richiamato come ulteriore situazione in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
art. 3, Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 24, Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 101, Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 104, Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 113, Cost.
richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate.
art. 117, Cost.
richiamato con riferimento agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU nelle questioni di legittimità costituzionale.
art. 6 CEDU
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, dichiarate manifestamente infondate.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, dichiarate manifestamente infondate.
indicato come strumento per il deposito di documentazione in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un atto interno all'amministrazione della riscossione e, di regola, non è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e richiede la dimostrazione di un concreto e attuale pregiudizio all'interesse ad agire.
- Nel sistema processuale civile italiano non esiste una regola di stare decisis in senso tecnico: il precedente delle Sezioni Unite ha forte autorevolezza, ma il suo eventuale superamento da parte di una norma sopravvenuta non integra di per sé violazione di legge.
- Una norma sopravvenuta che concretizzi l'interesse ad agire si applica anche ai processi pendenti fino alla decisione, poiché incide sulla stessa condizione dell'azione.
- Quando il giudice rigetta o dichiara inammissibile la domanda per un profilo pregiudiziale, le eventuali argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non devono essere autonomamente impugnate se difetta l'interesse a censurarle.
- Per contestare la regolarità della notifica di cartelle e atti della riscossione, la parte deve confrontarsi con la specifica disciplina applicabile e con l'onere di dimostrare il vizio e il pregiudizio rilevante ai fini dell'azione.
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